L'avvocato non può esercitare in locali "casa e bottega".

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Il Ministero della Giustizia ha approvato una bozza di DM regolante l’esercizio della professione forense: qualche novità “scontata” e un po’ di “confusione” nel testo.

Dalla lettura del contenuto, emerge che, oltre all’obbligatorio possesso della partita Iva, sarebbe indispensabile l’utilizzo di locali “destinati” all’attività professionale. E sul lemma “destinati” che è subito nata la polemica tra i lettori interessati: infatti gli attenti redattori della bozza del DM si sarebbero “dimenticati” di specificare se l’uso dei locali dovrà essere esclusivo o anche promiscuo.

Certo è che, continuando a scorrere il testo, la locuzione “l’utenza telefonica deve essere destinata allo svolgimento dell’attività professionale”, non aiuta a far chiarezza, anzi protende l’interpretazione verso l’esclusività della location.

Salvi dal dilemma i locali – e la linea telefonica dedicata – in caso di associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi.

Il DM sottolinea, altresì, che l’esercizio della professione dovrà essere continuativo, abituale e prevalente con la previsione di aver trattato almeno cinque affari per ciascun anno, ovvero l’obbligatorietà della polizza assicurativa, della Pec e dell’aggiornamento periodico. (redazione MGMI)