Autonomia dei professionisti per il visto di conformità.

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    I professionisti possono autonomamente apporre il visto di conformità. L’Agenziadelle Entrate, con la risoluzione n. 82/E del 2 settembre 2014, risponde ad un quesito di specie, chiarendo che i professionisti (con requisiti di cui all'art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998), che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti superiori a 15 mila euro annui relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all’IRAP e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, possono autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa, senza rivolgersi a terzi. L’obbligo per il contribuente di richiedere l’apposizione del visto di conformità (di cui all’art. 35, comma 1, lett. “a” del D.Lgs. n. 241/1997) alle singole dichiarazioni da cui emergano crediti annui superiori a 15 mila euro da utilizzare in compensazione orizzontale, è stato introdotto dalla legge di Stabilità 2014 (art. 1, comma 574, Legge n. 147/2013). (Redazione MGMI)

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