Professioni UE. Il riconoscimento delle qualifiche

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    Il riconoscimento delle qualifiche professionali in Europa è oggetto della direttiva comunitaria 2005/36/CE. Tale provvedimento rientra nella «strategia per il mercato interno dei servizi» adottata dalla Commissione europea, in seguito al Consiglio europeo di Lisbona del 2000, per rendere la libera prestazione di servizi all’interno della Comunità altrettanto facile che all’interno di un Stato membro. Si tratta di una questione rilevante per:
    - garantire una maggiore flessibilità dei mercati del lavoro;
    - contribuire alla liberalizzazione della prestazione di servizi;
    - semplificare le procedure amministrative, agevolando il riconoscimento delle qualifiche.
    Principali fruitori della direttiva tutti i cittadini europei che intendono esercitare la propria professione in uno Stato membro diverso da quello d’origine, dove hanno acquisito le loro conoscenze ed esperienze professionali.
    La 2005/36, in base ai criteri di durata, frequenza, periodicità e continuità, distingue tra:
    - libera prestazione di servizi;
    - libertà di stabilimento.
    Per rendere l’economia delle conoscenze più dinamica e competitiva è necessario, secondo la direttiva in esame, applicare standard etici e norme comuni a tutela del consumatore e della sicurezza. In ogni caso «la garanzia, conferita […] a coloro che hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato membro, di accedere alla stessa professione e di esercitarla in un altro Stato membro con gli stessi diritti dei cittadini di quest’ultimo non esonera il professionista migrante dal rispetto di eventuali condizioni di esercizio non discriminatorie che potrebbero essere imposte dallo Stato membro in questione, purché obiettivamente giustificate e proporzionate».
    La 2005/36 costituisce il primo passo verso l’armonizzazione delle condizioni minime di formazione al fine del riconoscimento automatico dei titoli di formazione. Solo unificando i requisiti per l’accesso alle professioni, infatti, si potrà creare concretamente un mercato dei professionisti europei fondato su principi e valori comuni. Il prossimo step, indispensabile secondo il Consiglio Europeo delle Libere Professioni (CEPLIS), è incoraggiare  la creazione di un codice deontologico comunitario delle professioni accessibile a tutti e consultabile sui mezzi informatici.

    Direttiva comunitaria 2005/36 - La libera prestazione di servizi
    Nel primo caso ogni cittadino comunitario può prestare servizio temporaneo o occasionale con il proprio titolo professionale d’origine in un altro Stato membro. Non è dunque obbligatorio il riconoscimento delle qualifiche ma se la professione non è regolamentata in quello Stato è comunque necessario provare di aver maturato due anni di esperienza nel settore.
    Lo Stato membro ospitante, inoltre, può esigere:
    -    una dichiarazione contenente le coperture assicurative;
    -    il certificato di nazionalità del prestatore;
    -    un attestato di domicilio legale;
    -    un certificato delle qualifiche professionali.
    L’iscrizione pro forma presso l’organismo professionale competente, eventualmente richiesta dallo Stato membro ospitante, avviene automaticamente al momento della trasmissione dell’iscrizione dall’autorità destinataria all’organismo professionale incaricato.
    Il riconoscimento automatico non è valido per le professioni che hanno implicazioni in materia di sicurezza e sanità pubblica. In quest’ultimo caso lo Stato membro ospitante può procedere ad una verifica preliminare delle qualifiche professionali sempre nel rispetto del principio di proporzionalità (Il principio di proporzionalità mira a limitare e inquadrare l’azione delle istituzioni dell’Unione.
    In virtù di tale regola l'azione delle istituzioni deve limitarsi a quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi fissati dai trattati. In altre parole, l’intensità dell’azione deve essere in rapporto con la finalità perseguita).
    Lo Stato membro ospitante può esigere, inoltre, che lo Stato membro di residenza, erogatore del titolo professionale o di formazione del prestatore, fornisca ai consumatori una serie di informazioni relativi soprattutto alle coperture assicurative contro i rischi pecuniari connessi alla sua responsabilità professionale.
    Nell’ottica della cooperazione e della sinergia tra gli Stati membri, le autorità competenti garantiscono uno scambio reciproco delle informazioni nel rispetto della legislazione sulla protezione dei dati.

    Direttiva comunitaria 2005/36 - La libertà di stabilimento
    La direttiva comunitaria 2005/36 prevede l’attuazione de «la libertà di stabilimento» nei casi in cui i professionisti beneficiano della libertà effettiva di stabilirsi in un altro Stato membro per svolgere la professione in modo stabile.
    Nel testo della direttiva vengono individuati, in base ai settori professionali, tre diversi regimi:
    1.    Il Regime generale di riconoscimento delle qualifiche applicabile per le professioni che non sono oggetto di norme di riconoscimento specifiche o per le situazioni in cui il professionista migrante non soddisfa le condizioni previste dagli altri regimi di riconoscimento.
    2.    Il Regime di riconoscimento automatico delle qualifiche comprovate dall’esperienza professionale per alcune attività industriali, commerciali e artigianali. Le professioni contemplate al capo II della direttiva sono oggetto di un’identificazione automatica dei titoli specialistici comprovati dall’esperienza settoriale.
    3.    Il Regime di riconoscimento automatico delle qualifiche per le professioni di medico, infermiere, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto. (Capo III della direttiva).

    Direttiva comunitaria 2005/36 - Il Regime generale di riconoscimento delle qualifiche
    Il Regime generale di riconoscimento delle qualifiche si basa sul principio del riconoscimento reciproco che garantisce la libera circolazione senza dover ricorrere all’armonizzazione delle legislazioni nazionali. È comunque possibile applicare misure di compensazione (come il tirocinio d’adattamento e la prova attitudinali) nei casi di differenza sostanziale tra la formazione acquisita dal lavoratore interessato e formazione richiesta dallo Stato membro ospitante.
    Nel caso in cui, in uno Stato membro ospitante, l’accesso o l’esercizio di una professione dipenda dal possesso di qualifiche determinate, l’autorità competente dello Stato membro consente l’accesso o l’esercizio della professione alle stesse condizioni dei cittadini nazionali purché il richiedente possieda un titolo di formazione che attesta una formazione equivalente almeno al primo livello immediatamente inferiore a quello richiesto.
    Se nello Stato membro d’origine del richiedente l’accesso o l’esercizio di una professione non dipendono dal possesso di determinate qualifiche professionali, il professionista deve comprare due anni di esperienza a tempo pieno maturata nel corso degli ultimi dieci anni.

    La  2005/36  distingue cinque livelli di qualifiche professionali:
    1.    attestato di competenza rilasciato da un’autorità competente dello Stato membro d’origine che certifica una formazione generale a livello d'insegnamento primario o secondario, comprovante il possesso di conoscenze generali, o una formazione non facente parte di un certificato o un diploma, o un esame specifico non preceduto da una formazione, o un’esperienza professionale di tre anni;
    2.    certificato che corrisponde ad una formazione a livello dell’insegnamento secondario tecnico, professionale o generale, completato da un ciclo professionale;
    3.    diploma che sancisce una formazione a livello dell’insegnamento post-secondario, della durata minima di un anno, o una formazione a livello professionale equivalente in termini di responsabilità e funzioni;
    4.    diploma che sancisce una formazione a livello dell’insegnamento superiore o universitario, della durata minima di tre anni e inferiore a quattro anni;
    5.    diploma che sancisce una formazione a livello dell'insegnamento superiore o universitario,della durata minima di quattro anni.

    Direttiva comunitaria 2005/36 - Il Regime di riconoscimento automatico delle qualifiche comprovate dall’esperienza professionale per alcune attività industriali, commerciali e artigianali
    Il riconoscimento automatico avviene in base alla durata e alla forma dell’esperienza professionale sia come lavoratore autonomo che come lavoratore dipendente. La formazione precedente, sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o ritenuto pienamente valido dall’organismo professionale competente, può ridurre la durata dell’esperienza professionale richiesta.
    La direttiva indica nel dettaglio le attività industriali, artigianali e commerciali sottoposte al seguente regime. Più nel dettaglio, si distinguono tre liste:
    •    lista I dell’allegato IV. Si riferisce ai settori dell’industria tessile, dell’industria chimica, della lavorazione del petrolio, della stampa, delle industrie manifatturiere, dell’edilizia ecc.;
    •    lista II dell'allegato IV. Si riferisce ai settori della costruzione di materiale da trasporto, delle attività ausiliarie dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, degli studi fotografici ecc.;
    •    lista III dell'allegato IV. Si riferisce ai settori della ristorazione, dell’industria alberghiera, dei servizi personali, dei servizi alla collettività o ricreativi ecc.


    Direttiva comunitaria 2005/36 - Il Regime di riconoscimento automatico delle qualifiche per le professioni di medico, infermiere, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto
    Il riconoscimento automatico dei titoli di formazione previste riguarda le attività professionali di medico, infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto. La direttiva fissa condizioni minime di formazione per le professioni previste dal capo III della direttiva.
    Nell’allegato V figurano i titoli di formazione che permettono ai titolari di esercitare la professione in tutti gli Stati membri. In particolare:
    •    Medico. la formazione di medico di base è preliminare alle formazioni di medico specialista o di medico generico.
    •    Medico di base. L’ammissione alla formazione di medico di base presuppone il possesso di un diploma (o certificato che dà accesso ad istituti universitari o ad istituti superiori equivalenti) e comprende complessivamente almeno sei anni di studi o 5500 ore d’insegnamento teorico e pratico in un’università o sotto la sorveglianza di un’università.
    •    Medico specialista. L’ammissione alla formazione di medico specialista presuppone il completamento di sei anni di studi come medico di base e comprende un insegnamento teorico e pratico a tempo pieno in un centro universitario o in un altro centro riconosciuto, per una durata minima di cinque anni.
    •    Medico generico. L’ammissione alla formazione di medico generico presuppone il completamento di sei anni di studi come medico di base e comprende un insegnamento pratico a tempo pieno in un ambiente ospedaliero abilitato, per una durata minima di due anni per qualsiasi formazione di medico generico che consente di ottenere titoli di formazione rilasciati prima del 1° gennaio 2006 e di tre anni per i titoli di formazione rilasciati dopo tale data.
    •    Infermiere responsabile dell’assistenza generale. L’ammissione alla formazione d’infermiere responsabile dell’assistenza generale presuppone una formazione scolastica generale di dieci anni, sancita da un diploma o da un altro certificato riconosciuto e comprende almeno tre anni di studi o 4 600 ore d’insegnamento teorico e clinico effettuato a tempo pieno (eccezionalmente a tempo parziale).
    •    Dentista. L’ammissione alla formazione di dentista presuppone il possesso di un diploma o certificato che consenta l’accesso, per gli studi in questione, agli istituti universitari o agli istituti superiori di un livello equivalente e comprenda complessivamente almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno.
    •    Veterinario. L’ammissione alla formazione di veterinario presuppone il possesso di un diploma o certificato che consente l’accesso, per gli studi in questione, agli istituti universitari o istituti superiori di un livello equivalente e comprende complessivamente almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno, in un'università o in un altro istituto superiore riconosciuto.
    •    Ostetrica: l’accesso alla formazione di ostetrica è subordinata a:
    •    il completamento di almeno dieci anni della formazione scolastica generale. In tal caso, essa comprende una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica, con almeno tre anni di studi teorici e pratici.
    •    il possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale. In tal caso, essa comprende complessivamente almeno una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di diciotto mesi.
    •    Farmacista. L’ammissione alla formazione di farmacista presuppone il possesso di un diploma o certificato che consente di accedere, per gli studi in questione, agli istituti universitari o agli istituti superiori equivalenti e comprende una formazione di una durata di almeno cinque anni, di cui almeno quattro anni d’insegnamento teorico e pratico a tempo pieno in un’università e sei mesi di tirocinio in una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale.
    •    Architetto. L’ammissione alla formazione d’architetto presuppone il possesso di un diploma o certificato che consente l’accesso, per gli studi in questione, agli istituti universitari o agli istituti superiori equivalenti e comprende complessivamente almeno quattro anni di studio a tempo pieno o sei anni di studi, di cui tre a tempo pieno.

    La direttiva, inoltre, consente agli Stati membri di autorizzare la formazione a tempo parziale purché la durata complessiva, il livello e la qualità di tale formazione non siano inferiori a quelli di una formazione a tempo pieno.

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