I contratti di somministrazione di lavoro (ex interinali)

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    somministrazione

    Il contratto somministrazione lavoro è stipulato da tre soggetti: il somministratore autorizzato (agenzia di lavoro); l’utilizzatore (l‘azienda),  il prestatore di lavoro.


    La nuova tipologia contrattuale, prevista dal decreto legislativo 276/03, sostituisce il precedente rapporto di lavoro interinale regolato dalla legge 196/97.
    Questi gli elementi peculiari che differenziano la somministrazione lavoro dal lavoro interinale:
    1)    la somministrazione può essere sia a tempo determinato che a tempo indeterminato (pertanto non interinale ossia temporanea)
    2)    Le causali della somministrazione non sono solo situazioni di natura eccezionale e  temporanea. Possono esistere anche  ragioni tecniche, produttive, organizzative e sostitutive anche legate all’ordinaria attività dell’impresa.
    3)    Diversamente da quanto avveniva nel lavoro interinale queste agenzie sono abilitate dal Ministero del Lavoro a svolgere più di una attività: somministrazione a tempo determinato e indeterminato, intermediazione di manodopera, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione.
    La somministrazione a termine è ammessa per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo non necessariamente temporanee o straordinari, ma dipendenti dalla ordinaria attività lavorativa (DM 3marzo 2004); è inoltre ammessa per le causali stabilite nei vigenti contratti collettivi nazionali.
    Il numero massimo di lavoratori che un’azienda può assumere con contratto di somministrazione è stabilito dai contratti collettivi nazionali. 
    È vietato assumere lavoratori con un contratto di somministrazione:  per sostituire dipendenti in sciopero;  nelle aziende che nei precedenti sei mesi abbiano ridotto il personale, licenziando lavoratori con uguali mansioni, o abbiano fatto ricorso alla cassa integrazione.
    È prevista la possibilità di richiedere un periodo di prova per ogni singola missione del lavoratore somministrato, pari a un giorno effettivo di lavoro per ogni 10 giorni di durata delle missione. Durante il periodo di prova ciascuna delle due parti può interrompere il contratto senza preavviso e senza indennità sostitutiva.
    Al lavoratore somministrato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale e aziendale in uso nell’impresa che lo utilizza. II datore di lavoro che utilizza un lavoratore temporaneo è responsabile di ogni violazione degli obblighi di sicurezza sia contrattuali che di legge. È perciò tenuto a informarlo sugli eventuali rischi dell’attività da lui svolta e a osservare nei suoi confronti le procedure di protezione previste per gli altri dipendenti.
    L’utilizzatore è tenuto a informare le Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) o, nell’eventualità che esse non siano costituite nell’azienda, la competente struttura sindacale territoriale di categoria: prima di stipulare contratti di somministrazione, o al massimo entro i cinque giorni successivi in casi motivati e urgenti, del numero e delle ragioni del ricorso a questa forma contrattuale; ogni dodici mesi, del numero e dei motivi dei contratti di somministrazione conclusi in azienda, della durata degli stessi, del numero e della qualifica dei lavoratori.
    II 4% della retribuzione lorda del lavoratore somministrato è versata dall’agenzia a un apposito Fondo. Tali risorse devono essere utilizzate per promuove la qualificazione e la riqualificazione professionale e per “prevedere misure di carattere previdenziale”.

     

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