Ricorso alla somministrazione di manodopera

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    Il Giudice del lavoro di Treviso, nella sentenza n. 374 del 27/07/2011, decreta che non è obbligatorio indicare in maniera specifica i motivi di ricorso alla somministrazione di manodopera.

    Il decreto legislativo 276/03 (legge Biagi) precisa che il contratto commerciale deve indicare i casi e le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che hanno reso necessario il ricorso al lavoro somministrato.

    Ma, per il giudice di Treviso, tale obbligo è solo formale, in quanto l’articolo 20, comma 4, del decreto 276/2003, non pone alcun vincolo al contenuto concreto che deve avere l’indicazione delle causali. Pertanto, la validità del contratto non può essere contestata solo sulla base della presunta genericità della causale.

    Tale orientamento è, tra l’altro, conforme alla normativa comunitaria, che considera illegittima ogni forma di restrizione del lavoro somministrato (direttiva 104/2008 sul lavoro tramite Agenzia).

    Ma la causale rimane molto importante per la maggior parte dei giudici, secondo i quali il contratto di somministrazione deve indicare in maniera puntuale e specifica le ragioni di ricorso al lavoro temporaneo, pena l’irregolarità della costituzione del rapporto commerciale. (G-Ilaria Laudisa)

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