Statuto

    Testo dello Statuto adottato dalla Giunta Regionale della Calabria con la deliberazione n. 882 del 16 ottobre 2001 pubblicata l’8 novembre 2001 sul Supplemento straordinario n. 5 del B.U. della Regione Calabria,
    in attuazione dell’art. 22 della Legge Regionale n. 5/2001.
    STATUTO DI AZIENDA CALABRIA LAVORO

     

    Art. 1
    Disposizioni generali

    L’Azienda Calabria-Lavoro (di seguito denominata Azienda), istituita con la Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 «Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l’impiego in attuazione del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469» ha sede in Reggio Calabria ed è Ente pubblico economico, strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale. L’azione dell’Azienda è disciplinata dalle linee programmatiche della Giunta regionale, dal codice civile, dallo Statuto della Regione Calabria e dalla Legge regionale di cui al precedente paragrafo.

    Art. 2
    Finalità e Valori

    L’Azienda promuove attraverso attività di analisi ed assistenza lo sviluppo e l’operatività dei Centri per l’impiego e di altre strutture pubbliche e private coinvolte nel sistema territoriale dei «servizi per l’impiego». Le attività sono in ogni caso finalizzate a garantire la qualità degli attori coinvolti nel sistema. L’Azienda supporta la Giunta regionale nell’ambito delle scelte sulle Politiche del Lavoro e, se richiesta, ne cura in tutto o in parte la realizzazione delle stesse. Presidia inoltre il sistema informativo che supporta la conoscenza del mercato del lavoro territoriale.
    L’Azienda opera mediante azioni mirate, progetti, servizi, per il riequilibrio del sistema territoriale, in una logica di allineamento «verso l’alto» degli standards di servizio. L’Azienda presidia il sistema informativo che supporta la conoscenza del mercato del lavoro territoriale. L’Azienda nell’ambito della realizzazione delle finalità sopra indicate è orientata dai seguenti valori: Professionalità, Orientamento al Servizio, Flessibilità, Integrazione:
    A) Professionalità
    L’Azienda è una struttura professionale, che ha la missione di fornire supporto professionale al sistema. Il potere e l’influenza dell’Azienda si basa sulla leadership professionale e non sulle procedure amministrative o sulle risorse controllate e distribuite.
    B) Orientamento al Servizio
    L’Azienda è orientata al conseguimento di risultati esplicitamente definiti in rapporto con i bisogni delle strutture del sistema, articolando il proprio piano di attività in modo mirato a gruppi precisi di destinatari: Regione, Provincie, Centri per l’Impiego, Enti di formazione, Imprese, nonché eventuali altri soggetti pubblici e privati. La definizione dei servizi da erogare rappresenta una dimensione fondante di questa struttura e il punto di partenza della sua strutturazione.
    C) Flessibilità
    L’Azienda è struttura flessibile dal punto di vista strategico (definisce un piano di attività flessibile, che varia di anno in anno sulla base dei bisogni che emergono e anche del consolidamento del sistema), strutturale (non ha una struttura definita, né un organico rigido) e operativo (le modalità di lavoro sono definite in autonomia, sulla base delle effettive necessità operative).
    D) Integrazione
    L’Azienda è orientata all’integrazione: Sviluppare la cooperazione tra i diversi centri per l’impiego e tra strutture pubbliche e private presenti sul territorio e coinvolte nel sistema lavoro è una parte fondamentale della sua missione. La produzione di «Valore» da parte di questa struttura, avviene in primo luogo mettendo in relazione professionalità, esperienza, soggetti presenti nei diversi punti del sistema.

    Art. 3
    Funzioni

    L’Azienda esercita le funzioni e svolge le attività in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale, ed opera in coordinamento con gli altri soggetti previsti nella Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 e concorrenzialmentesul mercato. Esercita, altresì, le funzioni di osservatorio regionale sul mercato del Lavoro e di monitoraggio ed assistenza tecnica nelle materie di cui all’art. 2, comma 2, del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. Inoltre, in coerenza con le direttive della Giunta regionale:
    a) provvede, sulla scorta dei dati rilevati, ad elaborare programmi
    di orientamento delle politiche attive del lavoro ed occupazionali;
    b) garantisce il supporto alle strutture regionali in tema di programmazione, gestione e valutazione degli effetti delle politiche attive del lavoro;
    c) fornisce, in convenzione, l’assistenza tecnica alle Province e agli organismi che esercitano funzioni e svolgono attività relative alle politiche attive del lavoro ai sensi della Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5;
    d) favorisce la qualificazione dei servizi per l’impiego, attraverso interventi di supporto metodologico, di formazione ed aggiornamento tecnico del personale adibito alle attività disciplinate dalla presente legge, nonché di ricerca, studio e documentazione;
    e) assicura il supporto tecnico istruttorio agli organi regionali preposti allo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 2 della Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5;
    f) pubblicizza le elaborazioni statistiche condotte sui dati contenuti nel sistema regionale informatico sul lavoro ed i risultati di ricerca e monitoraggio.
    L’Azienda in particolare esercita compiti di supporto tecnico alla:
    1) Programmazione e valutazione delle politiche del lavoro, dei servizi per l’impiego e delle politiche formative;
    2) Individuazione e verifica delle modalità e standard di efficienza, efficacia, e di qualità dei servizi offerti dai centri per l’impiego di cui alla Legge regionale n. 5 del 19 febbraio 2001;
    3) Azione di monitoraggio delle attività e valutazione dei risultati conseguiti dal sistema regionale dei servizi per il lavoro, sia complessivamente, che nelle singole articolazioni funzionali e territoriali;
    4) Attività della Commissione Regionale Tripartita e del Comitato Istituzionale di Coordinamento;
    5) Gestione del sistema informativo in materia del lavoro;
    6) Formazione degli operatori dei Centri per l’Impiego;
    7) Individuazione e definizione di azioni innovative per la qualificazione dei servizi all’impiego.
    All’Azienda la Giunta regionale può attribuire funzioni in materia di interventi di politica attiva del lavoro in favore delle fasce deboli, di tirocini, nonché ulteriori funzioni ed attività di natura tecnica e strumentale alle politiche del lavoro, ivi compresa la gestione di fondi Comunitari, Nazionali e Regionali. Possono essere altresì demandate funzioni di istruttoria e valutazione tecnica, economica e finanziaria di alcune Leggi regionali agevolative per soggetti pubblici o privati, anche in Associazione con soggetti pubblici e privati, laddove ciò risulti strumentale per ottenere efficacia ed efficienza dell’azione.
    L’Azienda può erogare servizi per terzi privati o pubblici a titolo oneroso e sulla base di specifiche convenzioni che ne regolano le modalità.
    L’Azienda svolge attività di sviluppo e gestione del Sistema Informativo Lavoro Regionale (SILAR) e delle banche dati dei servizi all’impiego, assicurando le connessioni con il Sistema
    Informativo Lavoro Nazionale di cui all’art. 11 del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, gli accessi ad altri sistemi informativi pubblici e privati, nonché l’omogeneità degli standard
    informativi.
    All’interno dell’Azienda, sono costituiti i seguenti Osservatori:
    a) Osservatorio sul lavoro minorile;
    b) Osservatorio sul lavoro femminile;
    c) Osservatorio sul lavoro sommerso;
    d) Osservatorio sull’Igiene e Sicurezza sul lavoro.
    Il funzionamento dei su elencati osservatori è regolamentato con apposite disposizioni adottate dal Direttore Generale dell’Azienda.
    L’Azienda formula un piano annuale delle attività, che è proposto alle valutazioni della Giunta regionale, previo parere della Commissione e del Comitato di cui agli art. 6 e 7 della Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5. Predispone, altresì, una relazione consuntiva sullo svolgimento delle attività programmate che viene sottoposto all’approvazione della Giunta regionale.
    L’Azienda, per la gestione dei compiti assegnati, o per innovative sperimentazioni ad alto valore o effetto occupazionale può avvalersi di specifiche professionalità esterne.

    Art. 4
    Organi

    Sono organi dell’Azienda:
    a) il Direttore Generale;
    b) il Collegio dei revisori dei conti.

    Art. 5
    Direttore Generale

    Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell’Azienda, è responsabile della gestione ed esercita tutti i poteri di amministrazione in conformità agli obiettivi programmati e gli indirizzi della Giunta regionale. In particolare provvede:
    a) all’adozione dello statuto;
    b) all’adozione del regolamento per la gestione dei servizi e degli schemi di convenzione di cui alla successiva lettera d);
    c) all’organizzazione amministrativa e alla determinazione della dotazione organica entro 60 giorni dalla nomina;
    d) alla stipula delle convenzioni per l’erogazione dei servizi;
    e) all’adozione del bilancio di previsione e del rendiconto generale annuale;
    f) all’adozione del programma annuale di attività, previo parere obbligatorio della Commissione regionale tripartita;
    g) alla presentazione alla Giunta regionale della relazione annuale sulle attività dell’Azienda, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di competenza;
    h) all’assegnazione ai Dirigenti degli obiettivi programmati e delle risorse umane, finanziarie e strumentali per realizzarli, nonché alla verifica dei risultati di gestione;
    i) all’assunzione in ottemperanza agli indirizzi della Giunta regionale, di ogni altro provvedimento necessario per assicurare la funzionalità dell’Azienda e l’integrazione con gli altri soggetti che, ai sensi delle leggi vigenti, esercitano funzioni inerenti le politiche attive del lavoro;
    l) a proporre i componenti del Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 6 della Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5;
    m) provvede alla nomina di specifici professionisti esterni, ai quali conferisce incarichi di consulenza.
    Il Direttore Generale presenta alla Giunta regionale, in allegato al rendiconto annuale, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari.
    L’incarico di Direttore Generale è regolato con contratto di diritto privato a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile.
    L’incarico di Direttore Generale non è compatibile con cariche elettive (a suffragio universale) né con lo svolgimento di attività lavorative dipendente o professionale. Per i Dirigenti regionali il conferimento dell’incarico di Direttore è subordinato al collocamento senza assegni per tutto il periodo dell’incarico.

    Art. 6
    Collegio dei Revisori

    Il Collegio dei revisori è costituito da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e da due supplenti, nominati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore al lavoro e alla formazione.
    Al Presidente ed ai componenti del Collegio dei Revisori, che durano in carica tre anni, spetta il compenso annuale previsto dalla L.R. 13 aprile 1995, n. 15.
    Il Collegio dei revisori esercita il controllo di competenza sulla gestione economico-finanziaria dell’Ente ed in particolare provvede:
    a) alla redazione, prima dell’approvazione del rendiconto generale annuale, di una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari;
    b) alla redazione, prima dell’approvazione del bilancio di previsione, di una relazione sullo stesso o su eventuali variazioni;
    c) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell’andamento finanziario e patrimoniale;
    d) alla vigilanza, attraverso l’esame degli atti, sulla regolarità amministrativa, nonché alla formulazione di eventuali rilievi e suggerimenti.
    Per quanto non disciplinato dal presente atto, ai revisori si applicano le vigenti disposizioni di Legge regionale.

    Art. 7
    Bilancio

    L’Azienda ha un patrimonio ed un bilancio propri.
    Il bilancio è disciplinato in conformità ai principi della contabilità finanziaria e della legislazione regionale in vigore.
    Il bilancio di previsione è trasmesso alla Giunta regionale entro il 15 novembre per la relativa ratifica. Le eventuali variazioni al bilancio di previsione devono essere trasmesse entro il 30 novembre per l’approvazione definitiva.
    In ogni caso tale tempistica è adeguata a quella del bilancio regionale.
    Il rendiconto generale annuale è trasmesso alla Giunta entro il 31 marzo per l’approvazione.

    Art. 8
    Modalità di gestione delle entrate e delle uscite

    a) Le entrate sono riscosse dall’Istituto di Credito che gestisce il servizio di Tesoreria mediante reversali di incasso o mediante introiti senza riversale da regolarizzare con l’emissione di reversali medesime;
    b) le entrate introitate mediante il servizio dei conti correnti postali con prelievo a firma del Tesoriere devono affluire all’Azienda, entro i termini previsti dalla convenzione stipulata;
    c) le riversali di incasso, numerate in ordine progressivo, devono essere firmate dal Direttore ovvero da un suo delegato;
    d) le spese sono disposte dal Direttore, nei limiti del Budget assegnato all’Azienda, tenuto conto di quanto indicato all’art. 9 sui mezzi finanziari e patrimoniali;
    e) la liquidazione delle spese è effettuata dal soggetto che le ha disposte, previa verifica della regolarità della prestazione o fornitura;
    f) il Direttore, verificata la regolarità della liquidazione, ordina il pagamento delle spese mediante mandati individuali o collettivi ovvero a mezzo di ruoli di spesa fissa, numerati in ordine progressivo; i mandati sono firmati dal Direttore o da un suo delegato;
    g) i mandati di pagamento sono estinti mediante:
    — pagamenti presso sportello Tesoreria;
    — accreditamento in conto corrente bancario;
    — accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore;
    — assegno di bonifico non trasferibile con spese di spedizione
    a carico dell’Azienda.
    I documenti di cui alle lettere c) ed f) del presente articolo devono comunque sempre indicare il nome del debitore/creditore, l’importo da riscuotere/pagare, l’esercizio di riferimento, il capitolo di bilancio cui è imputata la entrata/spesa, la causale di riscossione/pagamento. Ogni ordinativo deve far riferimento ad un solo capitolo di bilancio.

    Art. 9
    Mezzi finanziari e patrimoniali

    L’Azienda dispone dei seguenti mezzi finanziari:
    a) finanziamento annuale della Regione nella misura determinata dalle leggi finanziarie;
    b) finanziamenti regionali per la realizzazione di specifiche attività affidate alla Regione;
    c) proventi derivanti dalla fornitura di servizi a titolo oneroso;
    d) entrate derivanti da cespiti patrimoniali.
    La Regione assegna all’Azienda i beni e le attrezzature trasferite dal Ministero del Lavoro già in dotazione all’Agenzia per l’Impiego.
    La Regione può trasferire altri beni mobili ed immobili in uso o in comodato in relazione alle esigenze funzionali dell’Azienda.

    Art. 10
    Piana organica

    La Pianta organica è redatta dal Direttore, in osservanza di quanto statuito dagli artt. 22 e 25 della Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5. Per la prima determinazione, l’inquadramento del personale avverrà secondo le determinazioni dell’art. 25 della suddetta legge. Per le successive integrazioni o modifiche, si provvederà con contratti triennali, rinnovabili, con procedura selettiva.

    Art. 11
    Programma annuale di attività

    Entro il 31 gennaio il Direttore trasmette alla Giunta regionale una dettagliata relazione contenente il Programma annuale di attività, relativo all’esercizio in corso. Tale relazione deve essere accompagnata dal parere della Commissione di cui all’art. 6 della Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5.

    Art. 12
    Relazione annuale sulle attività dell’Azienda

    Entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di competenza il Direttore trasmette alla Giunta regionale la relazione annuale sulle attività dell’Azienda.

    Art. 13
    Vigilanza e controllo

    L’Azienda è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale tramite il competente settore che si esercita con il controllo degli atti afferenti:
    a) il bilancio di previsione ed il programma annuale di attività;
    b) il rendiconto generale annuale;
    c) la pianta organica.
    La Giunta regionale, contestualmente all’esame del rendiconto annuale, riscontra la coerenza delle azioni dell’Azienda rispetto agli indirizzi espressi.
    Gli atti del Direttore, sottoposti all’esame della Giunta regionale, diventano esecutivi decorsi trenta giorni dal loro ricevimento da parte del settore di cui al comma 1 se non rinviati al riesame.

    Art. 14
    Entrata in vigore

    Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

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