La nota operativa dell’Inpdap n. 23/2011 afferma che anche il papà lavoratore, se la moglie casalinga è impossibilitata a prendersi cura del bambino, ha diritto ai riposi orari.
La disciplina prevede che il padre lavoratore dipendente possa fruire dei riposi nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente, se i figli sono affidati al solo padre o in caso di morte o grave infermità della madre.
Con sentenza n. 4293/2008, il Consiglio di stato ha esteso questa ipotesi, equiparando alla madre non lavoratrice dipendente anche la casalinga impegnata in attività che non le permettono di curare il neonato. Pertanto il padre può fruire dei riposi orari anche in questa ipotesi.
Trattandosi di permessi retribuiti, la loro fruizione non ha alcuna incidenza ai fini degli obblighi contributivi. Pertanto, in presenza di documentate condizioni, il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi per massimo due ore al giorno, o di un’ora al giorno a seconda dell’orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino, o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore affidato o adottato.
I riposi possono essere fruiti a partire dal giorno successivo ai tre mesi dopo il parto. In caso di parto plurimo, i riposi sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche durante i primi tre mesi dopo il parto.
L’Inpdap precisa che non si possono recuperare le ore di permesso eventualmente non godute. (G-Ilaria Laudisa)