Valutazione attuale: 0 / 5

    Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva

    Di fatto, tale tassa porterebbe nelle casse dello Stato qualche milione di euro, un’entrata marginale nel contesto della manovra.

    Ci si chiede, allora, se sia proprio necessario tassare la ricerca di un’occupazione in un paese come l’Italia, che ha l’obiettivo primario di creare più posti di lavoro.

    Il nostro Paese ha, infatti, il tasso di partecipazione al mercato tra i più bassi del mondo.

    Consideriamo che da noi lavora il 63% delle persone tra i 15 e i 65 anni, contro, ad esempio, il 75% della Germania. La tassa sulla ricerca dell’occupazione sarebbe, pertanto, oltremodo, un disincentivo al lavoro. (G-Ilaria Laudisa)

    Valutazione attuale: 0 / 5

    Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva

    Azienda Calabria Lavoro, Comuni di Vibo Valentia e Comune di Lecce sviluppi turistici e culturali - Nuova occupazione -

     

     

     

     

     

     

    Un primo importante tassello è stato posto nel percorso per la realizzazione della nuova collaborazione tra il Comune di Vibo Valentia, il Comune di Lecce e Azienda Calabria Lavoro – Ente strumentale economico della Regione Calabria. Venerdì 11 novembre, si è svolto a Palazzo S.Chiara un incontro tra dall’Amministrazione comunale, con il Sindaco della Città di Vibo Valentia, Nicola D’Agostino, una  delegazione del Comune di Lecce, con il  Sindaco Paolo Perrone e Azienda Calabria Lavoro, nella persona del Commissario avv.Pasquale Melissari, per discutere principalmente della realizzazione di nuovi percorsi congiunti di sviluppo turistico, culturale e territoriale. Presenti all’incontro anche gli Assessori Nicolino La Gamba, (Affari Istituzionali e Comunicazione), Pasquale La Gamba (Sport e Turismo) Marcello De Vita (Cultura), e il Consulente Dr. Franco De Simeis, l’addetto stampa del Comune, Roberta Spinelli, nonché l’Assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Lecce, Massimo Alfarano e Giuseppe Filippi dell’Ufficio Comunicazione del Comune di  Lecce. Un primo incontro nel quale sono state poste le basi e si è presentato il quadro della situazione socio-economica, dei rispettivi Comuni e della Regione Calabria (quest’ultima  affidata al Commissario di Azienda Calabria Lavoro, Pasquale Melissari, che ha offerto un quadro completo della situazione occupazionale, nonché delle possibilità di sviluppo dei territori meridionali, dei nuovi mercati ed in particolare dell’innovazione tecnologica) e al quale seguirà, già nel mese di dicembre, un secondo incontro nel quale verrà sottoscritto un del protocollo di intesa.

    Valutazione attuale: 0 / 5

    Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva

    Nel caso di specie, una lavoratrice impugna il licenziamento intimatole dal curatore del fallimento della società, lamentando l’inosservanza dell’articolo 24 della legge 223 del 1991. Tale legge regola il licenziamento collettivo in seguito a riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, o cessazione dell’attività e, avendo una portata generale e obbligatoria risulta applicabile anche nell’ambito delle procedure concorsuali.

    La donna si vede riconosciuta la continuità giuridica del rapporto di lavoro sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, e la società ricorre in Cassazione.

    Ma anche qui viene data ragione alla lavoratrice. Dopo il fallimento, l’azienda sopravvive nella sua unitarietà e di conseguenza anche nel rapporto di lavoro, anche se in uno stato di quiescenza, dov’è ipotizzabile una futura ripresa dell’attività lavorativa, per iniziativa del curatore o con successivo provvedimento del tribunale fallimentare.

    Nel caso di specie, non risulta nemmeno cessato il rapporto di lavoro, poiché, nel corso della procedura fallimentare, è stato disposto un contratto di affitto d’azienda con l’obbligo per l’affittuario di esercitare attività sanitaria costituente l’oggetto sociale della società fallita. (G-Ilaria Laudisa)

    Valutazione attuale: 0 / 5

    Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva

    Ben due scadenze interesseranno il mese di novembre e le categorie di artigiani e commercianti.

    Infatti, questi saranno chiamati a versare delle somme entro due distinte date e due differenti appuntamenti nel corrente mese:

    -      entro domani 16, devono versare la terza rata del contributo minimale;

    -      entro il 30, devono pagare il secondo acconto 2011 sulla quota del reddito eccedente.

     

    Con l’aumento stabilito dalla Finanziaria 2007 l’aliquota contributiva degli artigiani risulta assestata al 20%, mentre quella dei commercianti al 20,09%.

    Dunque, la quota dei commercianti comprende una maggiorazione dello 0,09% destinata al fondo per la rottamazione dei negozi che interviene nei confronti dei soggetti di età inferiore a 62 anni (57 per le donne) che hanno cessato l’attività e restituito la licenza, riconoscendo loro un indennizzo pari al minimo di pensione Inps per la durata massima di 3 anni. (G-Veronica Notaro)

    Valutazione attuale: 0 / 5

    Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva

    Le forme di telelavoro verranno estese alle possibilità cui far ricorso per l’inserimento in azienda dei disabili e per il rispetto delle norme che regolano il collocamento obbligatorio.

    Tra le misure di incentivazione al lavoro previste dalla legge di stabilità, vi sono anche quelle che coinvolgono i datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retributivo da sei mesi almeno, residenti in un’area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile.

    Inoltre è consentito alle regioni estendere i benefici all’Irap, prevedendo la deduzione della relativa base imponibile delle somme erogate per la produttività. (G-Stella Ferres)

    Valutazione attuale: 0 / 5

    Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva

    Più incentivi per chi sceglie la via dell’apprendistato e tanti vantaggi per i datori e per i lavoratori.

    La legge di stabilità prevede, infatti, diversi incentivi per chi utilizza il contratto lavorativo fondato sull’apprendistato.

    Innanzitutto, chi assume un apprendista paga contributi ridotti al 10%, o addirittura non li paga e il soggetto assunto può essere inquadrato con due livelli in meno rispetto al livello dei lavoratori ordinari che svolgono le stesse mansioni.

    Ciò comporta la possibilità di riconoscere all’apprendista una retribuzione ridotta, pari al minor livello di inquadramento.

    Inoltre, al termine del periodo di apprendistato, l’azienda può decidere di continuare il rapporto di lavoro, stipulando il contratto, oppure non portarlo avanti, e in tal caso non dovrà fare nulla.

    Dei vantaggi sono previsti anche per il lavoratore: i giovani tra i 15 e i 25 anni potranno conquistare un titolo di studio o una qualifica; chi ha tra i 18 e i 29 anni potrà ottenere una qualifica professionalizzante o conseguire un master, un dottorato o svolgere la pratica professionale.

    In più, gli apprendisti potranno sfuggire al panorama delle forme contrattuali irregolari, tanto diffuse. (G-Veronica Notaro)

    Valutazione attuale: 0 / 5

    Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva

     

    Un datore di lavoro intima il licenziamento alla lavoratrice nel periodo compreso tra la pubblicazione delle partecipazioni e l’anno successivo la celebrazione delle nozze, senza addurre la presenza di gravi mancanze che avrebbero fatto venir meno l’elemento fiduciario tra le due parti.

    Il fatto non può essere usato come causa di giustificazione se non ritualmente contestato in giudizio.

    La Corte d’appello ha affermato proprio ciò, aggiungendo che il comportamento addebitato al dipendente, ma non fatto valere mediante il suddetto procedimento, non può essere adottato dal datore di lavoro al fine di sottrarsi all’operatività della tutela apprestata al lavoratore dall’ordinamento.

    Dunque, nel caso in esame, in mancanza di altre certe motivazioni, si deduce che il licenziamento sia stato motivato dal matrimonio della segretaria; pertanto, il ricorso del datore è stato rigettato dalla Cassazione, con la sentenza pubblicata in data 10 novembre 2011, e il licenziamento risulta illegittimo. (G-Veronica Notaro)

     

    Valutazione attuale: 0 / 5

    Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva

     

    Dopo due insuccessi in sede di merito, l’Inps ottiene finalmente giustizia in Cassazione. Secondo l’Istituto, il costruttore ha usufruito illegittimamente degli sgravi contributivi previsti dalla legge 223/91 per aver riassunto, prima che passasse un anno dal licenziamento intimato per fine lavori, sette dipendenti messi in mobilità.

    I giudici di legittimità spiegano che l’attuale grado normativo annulla le differenze tra licenziamenti collettivi per riduzione di personale e licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Di conseguenza, la precedenza nella riassunzione entro un anno presso l’azienda licenziante si applica a tutti i provvedimenti espulsivi intimati per riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.

    Il diritto di precedenza nella riassunzione è previsto anche per i lavoratori in mobilità in generale e non solo per i lavoratori posti in mobilità dopo la procedura prevista per il licenziamento collettivo per riduzione di personale.

    Pertanto il diritto di precedenza va riconosciuto anche ai lavoratori licenziati per cessazione di attività, e, nel caso di recesso comunicato ai sette dipendenti poi riassunti dall’azienda edile, si tratta di un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo plurimo. Il risultato è che all’impresa non spettano i benefici contributivi ex articolo 8, comma 4, della legge 223/91. (G-Ilaria Laudisa)

    Valutazione attuale: 0 / 5

    Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva

     

    Dal 1° gennaio 2026 sarà vietato l’accesso alla pensione con meno di 67 anni di età, a prescindere dal tipo di pensione di vecchiaia, dal sesso dei lavoratori e dalla tipologia d’impiego.

    Il minimo di 67 anni sarà garantito tenendo conto del regime delle decorrenze e degli incrementi dei requisiti dovuti alla speranza di vita, che scatterà dal 2013 e si riproporrà ogni tre anni in una misura calcolata dall’Istat.

    12 mesi prima del 1° gennaio 2026, per i dipendenti, e 18 mesi prima per gli autonomi, devono sussistere i requisiti di accesso alla pensione tali da garantire la decorrenza della pensione a 67 anni.

    La nuova disposizione stabilisce che, per i lavoratori e le lavoratrici, i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo, misto e contributivo, devono essere tali da garantire un’età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dell’anno 2026.

    Pertanto, dal 1° giugno 2024 i lavoratori autonomi, uomini e donne, potranno andare in pensione di vecchiaia all’età di 65 anni e 6 mesi; dal 1° dicembre 2024 i dipendenti, uomini e donne, andranno in pensione a 66 anni. (G-Stella Ferres)  

    Valutazione attuale: 0 / 5

    Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva

    Non è previsto il licenziamento per chi, fuori dall’orario di lavoro, ma nella fascia di reperibilità, beve un po’ troppo.

    Lo afferma la Corte di Cassazione (sentenza n. 23063 del 2011) in relazione al caso di un dipendente di una ditta per l’assistenza agli ascensori.

    Il lavoratore, andato a cena fuori con al moglie, all’uscita dal ristorante era stato fermato dai carabinieri, che avendo rilevato un tasso alcol emico superiore ai limiti, gli hanno ritirato la patente di guida.

    Il giorno successivo, il dipendente ha avvisato il datore di non potersi recare al lavoro perché gli era stata tolta la patente a causa dello guida in stato di ebbrezza.

    L’azienda ha deciso per il licenziamento, in quanto riteneva irrimediabilmente incrinato l’elemento fiduciario posto a base del rapporto lavorativo, visto che l’operaio si trovava inserito nel turno settimanale di reperibilità per interventi urgenti al di fuori dell’orario di lavoro.

    La decisione dell’azienda è stata ritenuta eccessiva sia in primo che in secondo grado (per i giudici l’essere inserito nel turno di reperibilità non può equipararsi all’essere in servizio effettivo).

    Stesso punto di vista per la Suprema Corte, che ha osservato che lo stato di ebbrezza durante il turno di reperibilità non può essere equiparato allo stato di manifesta ubriachezza nelle ore di lavoro. (G-Veronica Notaro)

    Valutazione attuale: 0 / 5

    Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva

     

    Il servizio è disponibile nella sezione servizi online sul sito dell’Istituto www.inps.it.

    E’ a disposizione l’elenco dei rapporti di lavoro ancora attivi e quelli cessati, relativi agli ultimi cinque anni. Da questo il datore di lavoro può selezionare il rapporto per il quale intende visualizzare l’estratto conto, che è privo di valore certificativo, poiché si limita a elencare i pagamenti contributivi registrati negli archivi Inps e perché è soggetto a modifiche per effetto di eventuali verifiche e accertamenti.

    In caso di irregolarità, si può inviare una segnalazione all’Inps: è il caso dei periodi contributivi mancanti o di dati relativi a pagamenti non corrispondenti a quelli in possesso del datore di lavoro. Tale segnalazione verrà registrata dal sistema e resa disponibile come promemoria per il datore di lavoro.

    Si ricorda che il servizio è a esclusivo uso del cittadino che si autentica tramite “passi”, ed entro il mese di novembre sarà disponibile anche agli intermediari incaricati dal datore di lavoro. (G-Ilaria Laudisa)

    Valutazione attuale: 0 / 5

    Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva

     

    I ricorrenti, due medici, deducevano che non era stato loro consentito il riscatto a fini previdenziali degli anni di specializzazione, secondo i parametri di contribuzione erogata alla data di instaurazione del rapporto.

    I giudici del Tribunale amministrativo, con riferimento alla domanda di riscatto, affermano che “il dipendente civile al quale sia stato richiesto, come condizione necessaria per l’ammissione in servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari di perfezionamento, può riscattare in tutto o in parte il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, verso corresponsione di un contributo pari al 7%, commisurato all’80% dello stipendio spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione alla durata del periodo riscattato”.

    Essendo, il corso di specializzazione, una condizione necessaria per l’assunzione nel caso dei medici, non è possibile riscattarlo, essendosi svolto contemporaneamente alla normale attività lavorativa.

    Dall’esame della documentazione depositata in giudizio dalle parti, solo uno dei due medici ha conseguito il titolo di specializzazione anteriormente, pertanto va accolta solo la sua domanda di riscatto, mentre l’altra deve essere respinta. (G-Ilaria Laudisa)

    Valutazione attuale: 0 / 5

    Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva

     

    In materia di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, si è pronunciata Piazza Cavour nella sentenza n. 22759 del 3 novembre 2011, in riferimento all’infortunio “in itinere” che non può essere ravvisato in caso di sinistro stradale immediatamente dal lavoratore che si sia spostato col proprio mezzo al luogo di prestazione dell’attività professionale fuori sede, laddove l’uso del veicolo privato non costituisca l’unica soluzione, ma la libera scelta da parte del lavoratore , tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale usato per gli spostamenti delle persone.

    Proprio su tale principio è andato a fondare il giudizio finale degli Ermellini che hanno confermato la pronuncia d’appello.

    Il ricorrente aveva inizialmente denunciato la violazione dell’ultimo comma dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 38 del 2000, ai sensi del quale l’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato.

    Ma la Suprema Corte ha insistito soprattutto sulla locuzione “purché necessitato”, non rinvenendo tale necessità nel caso di specie. (G-Veronica Notaro)

    Valutazione attuale: 0 / 5

    Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva

     

    Ormai sempre più documenti e certificati devono essere inviati tramite Internet; ora anche il Durc, cioè il certificato di regolarità contributiva, potrà essere inviato solo per via telematica, sia in caso di lavori privati, che per i lavori pubblici.

    La decisione arriva direttamente dal maxiemendamento che prevede delle semplificazioni nin materia Durc sulla base delle misure stabilite dal ddl di stabilità, presentato nella giornata di ieri 7 novembre alla Camera.

    Il Durc è previsto tra la documentazione obbligatoria da consegnare per la partecipazione e/o aggiudicazione di lavori; nel caso di lavori pubblici, il Governo semplifica l’iter inerente esonerando le imprese dal dover presentare il certificato, in quanto esso sarà richiesto dall’amministrazione interessata nei cinque giorni successivi al ricevimento dell’atto che rende necessaria la verifica della regolarità contributiva.

    Il maxiemendamento si pronuncia anche sul tema apprendistato, prevedendo degli sconti per gli apprendisti dal 2012 al 2016; il fine è quello di incentivare questo rapporto di lavoro e collaborazione e permettere una maggiore occupazione dei giovani.

    Gli incentivi saranno applicati solo ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2016. (G-Veronica Notaro)

    Cerca

    TIROCINI

    © Copyright 2021 . Tutti i diritti riservati ad Azienda Calabria Lavoro

    P.IVA 02137350803 - TESTATA GIORNALISTICA TELEMATICA ISCRITTA AL REG. DEL TRIB. DI RC AL N. 7/09
    Direttore Editoriale avv. Elena Maria Latella - Direttore Responsabile: Dott. Pasquale Rappocciolo - Webmaster: Vincenzo Cavalea

    Search