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    Gli infortuni notturni avvenuti nel 2010 sono stati 19.565, 1.317 in più rispetto al 2009, con un aumento del 7,2%, in controtendenza rispetto al calo che si era registrato nei due anni precedenti.

    Ciò è quanto emerge dalle indagini realizzate da Inail su dati Istat, che testimoniano un incremento degli incidenti sul lavoro in determinati orari, con particolare riferimento ai lavoratori notturni; le fasce più a rischio sono: una - due di notte, cinque-sei del mattino.

    Inoltre, dalla ricerca possiamo evincere che è cresciuto il numero degli infortuni femminili in orario notturno (+8,6% rispetto al 2009) e ancora più forte è stato l’incremento tra i lavoratori notturni nati all’estero (+10,6%).

    Le professioni più soggette a infortuni sono le seguenti: autisti, infermieri, operatori ecologici e guardie giurate, svolte prevalentemente di notte. (g-Veronica Notaro)

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    Il 77% degli immigrati imprenditori ha messo su un’impresa attraverso l’autofinanziamento, e in particolare mediante risorse ottenute da un lungo periodo di lavoro dipendente.

    Il 21% l’ha rilevata, mentre il 2% l’ha ereditata.

    L’ultima indagine del Cnel, Consiglio Nazionale Economia e Lavoro, traccia l’identikit dell’immigrato imprenditore: 40 anni, una discreta formazione scolastica, più figli del corrispettivo italiano, che ha deciso di avviare un’attività in proprio per ambizione e autonomia, ma anche per guadagnare di più e valorizzare le personali capacità.

    Solo il 14% ha cittadinanza italiana.

    Per quanto concerne il rapporto con gli italiani, il 22,2% dichiara di assumere personale italiano; il 66,5 ha clienti nel nostro Paese e il 77,3% si rifornisce da ditte italiane. (G-Veronica Notaro)

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    Il monte delle tredicesime quest’anno sarà per la prima volta in vent’anni più basso di ben 800 milioni di euro.

    Un’ulteriore stangata per le famiglie italiane.

    I soldi da poter spendere a fine anno, e quindi anche durante il periodo natalizio, saranno molti di meno rispetto agli altri anni.

    “Una famiglia su tre sarà costretta a tagliare le spese a causa dell’incerta situazione economica. Ci sarà poco da festeggiare durante le prossime festività” affermano concordi Elio Lannutti e Rosario Trefiletti, rispettivamente presidenti di Adusbef e Federconsumatori.

    Inoltre, occorre ricordare che gran parte delle tredicesime risulta “ipotecata” dalle varie spese: rate e prestiti, bollette, assicurazione per l’auto, mutui. (G-Veronica Notaro)

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    Il contratto di lavoro intermittente è la giusta soluzione per assumere manodopera evitando di ricorrere a straordinari dei lavoratori dipendenti già in forza, che costerebbero di più.

    Il lavoro intermittente o a chiamata è uno speciale rapporto di lavoro che è applicabile a ogni settore produttivo, ma soprattutto nel turismo e nel commercio, e può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato. Con questo tipo di contratto il lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro affinché questo ne possa utilizzare la prestazione nei casi individuati dalla disciplina.

    Il ricorso al lavoro a chiamata è possibile per lo svolgimento di prestazioni di tipo discontinuo o intermittente individuate dai contratti collettivi, per lo svolgimento di prestazioni da parte di soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età o con più di 45 anni, anche pensionati, in periodi predeterminati.

    Il contratto deve essere in forma scritta e deve indicare la durata e le ipotesi oggettive e soggettive che ne consentono la stipulazione; il luogo e le modalità della disponibilità; il trattamento economico e normativo e la relativa indennità di disponibilità; l’indicazione delle forme con cui il datore di lavoro può richiedere la prestazione; i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell’indennità di disponibilità; le misure di sicurezza necessarie per l’attività.

    La comunicazione di assunzione va inviata online al centro per l’impiego prima dell’inizio dell’attività lavorativa.

    Il lavoratore va registrato sul libro unico del lavoro, come gli altri lavoratori.

    La retribuzione mensile da prendere come base di riferimento è data dal minimo tabellare, mentre per la determinazione delle quote orarie si assume come coefficiente divisorio orario quello del Ccnl. (G-Ilaria Laudisa)

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    La Ctp di Benevento accoglieva l’opposizione di un imprenditore all’atto di revoca di credito d’imposta relativo all’anno 1998, ma la Ctr della Campania ribaltava il verdetto, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

    Avverso tale sentenza, l’imprenditore propone ricorso in Cassazione, ma senza successo.

    I giudici di legittimità, alla tesi dell’uomo che la revoca del beneficio presuppone sempre che siano state irrogate sanzioni di importo superiore alla soglia prevista dall’articolo 4, coma 7, della legge 449/97, rispondono che, dal momento che il giudice tributario ha accertato che, nella specie, furono irrogate sanzioni per ipotesi di violazioni della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione alle quali la norma citata prevede la revoca delle agevolazioni, indipendentemente dall’entità della sanzione, il ricorso deve essere respinto.

    “Il che appare altresì conforme alla ratio di coniugare la politica incentivante verso le imprese che assumono nuovi dipendenti con la necessità di garantire un livello non minore di tutela per l’incolumità psicofisica sul luogo di lavoro”.

    Il ricorso, in definitiva, appare manifestamente infondato. (G-Stella Ferres)

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    La tentazione di fuggire, il più presto possibile, verso la pensione è davvero molto forte per tanti lavoratori.

    E il numero di coloro che passano dalla tentazione ai fatti, è in continua crescita: nel pubblico impiego le pensioni liquidate sono in aumento da diversi mesi, già prima delle novità previste dalla recenti riforme; il blocco degli stipendi, l’incremento dell’età di vecchiaia per le donne, lo slittamento della buonuscita, hanno sicuramente incrementato la crescita delle domande di pensione.

    Per i primi 11 mesi dell’anno è stato registrato un aumento del 7,3% delle pensioni di anzianità liquidate rispetto allo stesso periodo del 2010.

    E la maggior parte di esse sono state indirizzate a lavoratori con meno di 40 anni di contributi, che quindi hanno deciso di lasciare in anticipo l’attività lavorativa. (G-Veronica Notaro)

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    Procedendo nel suo cammino verso la telematizzazione completa dei servizi, l’Inps annuncia che le domande per la Cigs devono essere presentate mediante il canale telematico presente sul sito internet dell’Istituto www.inps.it, accessibile mediante Pin. E’ comunque previsto un periodo transitorio, dal 1° al 31 gennaio 2011, durante il quale sarà possibile effettuare la domanda con le consuete modalità.

    Nella circolare n. 149/2011, inoltre, l’Istituto informa che dovrà essere presentata online anche la richiesta di assegni familiari ai piccoli coltivatori diretti. Anche in questo caso è previsto un periodo transitorio fino al 31 gennaio 2012, durante il quale saranno garantite le consuete modalità di presentazione delle domande. (G-Ilaria Laudisa)

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    L’Inail ha fissato gli sconti agli artigiani in relazione agli anni 2008 e 2009.

    Lo stesso Istituto lo comunica nella nota protocollo n. 7735 del 2011 allo scopo di rendere pubblica l’elaborazione d’ufficio delle riduzioni dei premi assicurativi con i corrispondenti dati presenti ora su Internet (al punto cliente).

    Gli sconti sono del 2% per l’anno 2008 e dell’1,88% per il 2009.

    L’agevolazioni viene applicata alle imprese artigiane in presenza dei seguenti requisiti:

    -      regolarità con tutti gli obblighi in materia di sicurezza;

    -      assenza di infortuni nel biennio precedente la richiesta.

     

    Lo sconto si realizza sui premi evasi e sui premi calcolati d’ufficio dall’Inail.

    In particolare, si applica sul premio di regolazione al loro di altre riduzioni eventualmente spettanti. (G-Veronica Notaro)

     

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    La documentazione che il datore di lavoro deve rendere disponibile deve essere dichiarata conforme all’originale e corredata di copia del documento di identità del dichiarante, sia esso il datore di lavoro o il professionista incaricato della conservazione dei documenti.

    Tutto il personale ispettivo dovrà tener conto delle difficoltà oggettive legate anche alla verifica della sussistenza dei presupposti per l’assolvimento dei predetti obblighi.

    Si ricorda che il datore di lavoro dovrà anche comunicare alla Direzione territoriale del lavoro, annualmente, l’esecuzione di lavoro notturno, tramite apposito modello. Nel caso si svolgano lavorazioni quali quelle a ciclo continuo, catena di montaggio eccetera, il datore di lavoro dovrà darne comunicazione entro trenta giorni dall’inizio delle lavorazioni stesse. (G-Stella Ferres)

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    Per la crescita del prodotto interno lordo, è necessario che lavori un numero maggiore di persone, e che i redditi siano più alti. Mentre finora l’Italia è stata penalizzata dalla minor partecipazione al mercato del lavoro e da stipendi troppo bassi.

    Nelle linee guida del nuovo governo, in ambito lavorativo si prevede una riduzione dei contributi previdenziali e Irpef, soprattutto per chi percepisce meno di 2.000 euro al mese, per aumentare il reddito delle fasce più povere.

    Inoltre si vuole incentivare l’assunzione dei giovani e delle donne, defiscalizzando il costo del lavoro all’ingresso nel mercato e rafforzando i servizi, soprattutto gli asili nido. Per aumentare la partecipazione delle persone con più di 55 anni, infine, si vuole innalzare l’età pensionabile.

    Accanto a questi interventi sono, però, necessari una lotta seria all’evasione fiscale, la vendita di beni dello stato e, se necessaria, una piccola patrimoniale strutturale. (G-Ilaria Laudisa)  

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    Estendere a tutti il metodo contributivo? Perché no. Il ministro del Lavoro Elsa Fornero ha affermato che l’attuazione del metodo introdurrebbe una maggiore equità.

    Il metodo retributivo che va a garantire al lavoratore il reddito che ha ottenuto nell’ultima parte della sua vita, appare oggi come un meccanismo che produce disparità sociali.

    Mentre il metodo contributivo, applicato a chi ha iniziato a lavorare dopo il ’96, produce una sostanziale equivalenza tra i contributi versati e la pensione incassata.

    L’obiettivo sarebbe quello di completare la riforma Dini, varata nel ’95 che prevede tre differenti procedimenti di calcolo della pensione, sulla base dell’anzianità maturata al 31 dicembre dell’anno di quell’anno:

    -      per i lavoratori più anziani, che contavano su un minimo di 18 anni di contributi, il conteggio della rendita è rimasto invariato;

    -      per i lavoratori con meno di 18 anni di contributi alla fine del ’95, il calcolo viene realizzato usando due criteri, ovvero il retributivo, per gli anni di anzianità accumulata sino al 31 dicembre 1995, e il contributivo, per l’anzianità acquisita dal 1° gennaio 1996 in poi.

    -      per le nuove generazioni, ovvero coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il ’95, il conteggio si baserà solo sul metodo contributivo.

     

    Tornando a parlare proprio di metodo contributivo, potremmo dire che esso è simile a un libretto di risparmio per il lavoratore, perché lo stesso provvede ad accantonare, con il concorso dell’azienda, ogni anno il 33% del proprio stipendio. (G-Nicole Elia)

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    Il licenziamento, fondandosi sul solo fatto del trasferimento e per la continuazione del rapporto con la società concessionaria senza soluzione di continuità, era da ritenersi nullo, ma la Suprema Corte ha ritenuto, nella sentenza n. 2460 del 2011, che la Corte d’Appello non avesse verificato i presupposti legittimanti la condanna al risarcimento del danno derivato al lavoratore.

    Gli Ermellini hanno affermato che la notifica del ricorso giudiziario, in caso di licenziamento nullo avente come presupposto il trasferimento aziendale mette in mora il datore di lavoro.

    Per la Cassazione, dunque, la Corte territoriale commette un errore nel ritenere che la mancata deduzione della nullità del licenziamento nel ricorso introduttivo sia tale da precludere di ravvisare nello stesso una richiesta indirizzata al datore di lavoro allo scopo di ricevere prestazioni lavorative, integrante anche una messa in mora, visto che le conclusioni rassegnate appaiono dirette alla reintegra e alla tutela reale con esclusione di ogni riferimento alla continuità giuridica del rapporto e alle conseguenze dalla stessa derivanti. (G-Nicole Elia)

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    I contratti di solidarietà rimangono attivabili per tutto il 2012 anche da parte dei datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della Cigs.

    Per coloro che possono avvalersi dei contratti di solidarietà supportati dall’integrazione salariale, viene prorogata al 2012 la maggiorazione del relativo trattamento, dal 60% all’80%.

    Viene prorogato anche l’incentivo per le assunzioni di soggetti percettori di trattamenti in deroga. Chi assume avrà un bonus pari a quanto il lavoratore avrebbe percepito se non fosse stato assunto. Un’altra proroga riguarda le agevolazioni connesse alle assunzioni di lavoratori iscritti a domanda nelle liste di mobilità, a seguito di licenziamento, per giustificato motivo oggettivo, da parte di imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti.

    E’ prorogato lo sgravio contributivo per il 2012, previsto dall’articolo 26 del dl 98/2011, concesso per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012.

    L’impresa potrà inoltre utilizzare, in progetti di formazione o riqualificazione, lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro. (G-Stella Ferres)

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    Maggiore elasticità per il contratto a tempo parziale.

    Infatti, viene restituita all’autonomia individuale la possibilità di definire, all’interno del contratto di lavoro part time, e in assenza di disposizioni da parte dei Contratti collettivi nazionali di lavoro, alcune clausole che permettano al datore di lavoro di variare la collocazione della prestazione lavorativa o aumentare la durata della stessa. Nel primo caso si parla di clausole flessibili, nel secondo di clausole elastiche.

    Queste le novità introdotte dalla legge di stabilità in materia di lavoro part time.

    L’articolo 22 della suddetta legge va a ripristinare la versione del decreto in vigore prima della riforma operata con la legge n. 247 del 2007.

    Inoltre, dalla legge di stabilità emerge anche l’abrogazione dell’obbligo di convalida della trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, da parte della direzione provinciale del lavoro.

    Dunque, la convalida non è più necessaria. (G-Veronica Notaro)

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