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    Il lavoratore assicurato in Italia, che si ammala durante il periodo di residenza in altro Stato membro dell’Ue ha diritto a ricevere la prestazione di malattia a carico dell’Inps.

    Per accertare se ha diritto alla prestazione, il lavoratore deve rivolgersi al medico dello stato comunitario in cui si trova o all’istituzione competente. Questa accerta, attraverso un medico incaricato, l’incapacità al lavoro, compila il certificato e lo trasmette all’Inps.

    L’azienda, in questi casi, non può avvalersi dei nuovi servizi di consultazione online dell’Inps, ma deve chiedere al lavoratore la trasmissione del certificato secondo le modalità tradizionali.

    Poiché per i paesi comunitari non può essere richiesta la traduzione dei certificati di malattia, l’onere è a carico del datore di lavoro italiano e dell’Inps.

    Se il lavoratore si ammala in uno stato extracomunitario, deve presentare la certificazione in originale, legalizzata dalla locale rappresentanza diplomatica o consolare italiana. Anche in questo caso non si applica il nuovo sistema di trasmissione telematica.

    Quando il lavoratore è occupato all’estero, il certificato deve essere inviato, entro 5 giorni dal rilascio, al datore di lavoro e alla rappresentanza diplomatico consolare italiana. Al documento bisogna allegare apposito modello di dichiarazione predisposto dall’Inps.

    La rappresentanza diplomatico consolare appone sul certificato timbro e data, lo traduce in lingua italiana e, dopo averlo verificato e legalizzato, lo invia all’Inps.

    L’azienda, prima di erogare la prestazione, deve verificare se il dipendente è assicurato per la malattia anche all’estero e sottrarre dall’eventuale prestazione estera l’indennità spettante in Italia. Solo l’eventuale differenza tra i due trattamenti economici può essere corrisposta al lavoratore e conguagliata con i contributi dovuti. (G-Ilaria Laudisa)

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    Dal 14 dicembre 2011, l’azione mirata alla regolarizzazione dei debiti in ambito contributivo costa meno. Infatti, il Tasso ufficiale di riferimento (Tur) si è ridotto dall’1,25 all’1%, con un calo di 25 punti base.

    La circolare Inps n. 158 del 2011 lo rende noto, parlando anche di interessi di dilazione, fissati dalla Banca centrale europea a quota 7%.

    Il nuovo Tur prevede delle sanzioni civili nei seguenti casi:

    -      ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini o spontaneamente denunciate entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1° ottobre 2000; in tal caso, la sanzione è pari al Tur maggiorato di 5,5 punti e quindi al 6,50% annuo;

    -      mancato pagamento dei contributi accertati dall’ente, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza, oppure denunciati entro l’anno e non pagati nei 30 giorni; il tasso è pari al 30% annuo dal 1° ottobre 2000;

    -      inadempienze dovute a incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi e a condizione che il pagamento avvenga nei termini fissati dall’ente impositore; la sanzione è pari al Tur maggiorato di 5,5 punti e quindi al 6,5’% annuo;

    -      procedure concorsuali, il riferimento al prime rate deve considerarsi sostituito da quello al Tur (1%); l’importo della sanzione ridotta non può, comunque, essere inferiore al limite fissato per gli interessi legali maggiorato di due punti (3,0%). (G-Veronica Notaro)

     

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    In fase di conguaglio si sistemano le partite riferite ai contributi previdenziali e assistenziali, si quantifica l’imponibile contributivo, si applicano con esattezza le aliquote all’imponibile, si imputano all’anno di competenza gli elementi variabili della retribuzione per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con la denuncia del mese di gennaio 2012.

    Per quanto riguarda i conguagli del tfr, l’Inps precisa che le operazioni relative al tfr devoluto al fondo di tesoreria e alle misure compensative possono avvenire anche con la denuncia di febbraio 2012, con scadenza al 16 marzo 2012, senza oneri accessori.

    Nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi devono avvenire a cura del datore di lavoro subentrante, che deve rilasciare la certificazione Cud, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell’anno. (G-Ilaria Laudisa)

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    Il termine di paragone utile a determinare se una registrazione sul Libro unico sia fedele oppure no è costituito dalla realtà di fatto e non dal ccnl applicato all’interno dell’azienda.

    A precisarlo l’interpello n. 47 del 13 dicembre 2011 con cui il Ministero del lavoro spiega il campo in cui va ad applicarsi la sanzione da 150 a 1.500 euro che sale da 500 a 3.000 se si riferisce a più di dieci lavoratori.

    Il Ministero di competenza riafferma che conta la realtà di fatto, ovvero occorre che ci sia una corrispondenza tra quanto di fatto è stato erogato e quanto risulta dal Lul, ovvero dal libro unico. (G-Veronica Notaro)

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    Durante la presentazione del bilancio sociale 2010 dell’Istituto, ieri 13 dicembre a Roma, il presidente Antonio Mastrapasqua ha ribadito la necessità di una minore circolazione del contante nel nostro Paese, per ragioni di sicurezza ed elasticità.

    Tra gli altri dati emersi dal bilancio, quelli che riflettono la crisi del mercato occupazionale: l’85,7% del totale dei lavoratori dipendenti risulta avere un contratto a tempo indeterminato, il 13,8% a tempo determinato, mentre gli stagionali sono lo 0,5%. Il numero medio dei primi è in calo, mentre sale quello di chi firma contratti a tempo determinato.

    Il precariato e la disoccupazione interessano soprattutto la fascia fino a 39 anni.

    Gli iscritti alla gestione dei parasubordinati dell’Inps sono poco più di un milione e mezzo, di cui i collaboratori pari all’85,1% del totale e 252.504 i professionisti. Il 65,8% versa i contributi in maniera esclusiva, mentre il 34,2% figura negli elenchi di altre gestioni. (G-Stella Ferres)

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    Il dpcm del 21 novembre ha previsto la riduzione di 17 punti percentuali dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta 2011.

    Le modalità del rimborso saranno quelle scelte dall’interessato e già in uso per il pagamento delle rate di pensione.

    Qualora l’accredito fosse sul conte corrente o sul libretto di risparmio, il rimborso è previsto per importi superiori a 12 euro. Per i pagamenti allo sportello, l’importo deve essere di almeno 50 euro. Dall’elaborazione sono state escluse le posizioni di chi aveva conguagli da assistenza fiscale, sia a credito sia a debito. (G-Ilaria Laudisa)

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    Sorveglia il dipendente, scopre delle irregolarità di cassa e lo licenzia.

    Il dipendente in questione è stato controllato da un’agenzia investigativa, assoldata dal datore di lavoro che in questo modo ha scoperto quanto stava accadendo e ha deciso per il licenziamento.

    Quest’ultimo è legittimo e giustificato, come affermato anche dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 13789 del 2011.

    Il lavoratore aveva contestato dapprima l’ammissibilità dell’utilizzo di un’agenzia di investigazione per verificare l’inosservanza delle procedure di cassa.

    Tuttavia la censura viene disattesa, perché la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che il datore di lavoro può far ricorso ad agenzie di questo tipo non solo per accertare il contento di illeciti già perpetrati, ma anche sulla base di semplici sospetti o della mera ipotesi che possibili illeciti siano in corso.

    L’unico limite, previsto dall’articolo 2 dello Statuto dei lavoratori, specifica che la vigilanza degli investigatori non può fondarsi sull’attività lavorativa vera e propria, riservata al datore e ai suoi collaboratori (articolo 3 dello Statuto dei lavoratori).

    Il dipendente ha contestato anche la sanzione del licenziamento, secondo lui sproporzionata, ma Piazza Cavour ha affermato che venendo meno, a causa dell’illecito commesso, la fiducia del datore nei confronti del lavoratore, il licenziamento appare giustificato. (G-Veronica Notaro)

     

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    Le informazioni serviranno al calcolo e al pagamento dei premi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori per l’autoliquidazione del 16 febbraio 2012, e sono consultabili dal sito dell’Istituto, www.inail.it.

    Tali informazioni vengono fornite tramite il modulo 20Sm, composto da diverse sezioni.

    Nel Quadro A sono riportati i criteri per il calcolo del tasso. Nel Quadro B-classificazione per il periodo di osservazione, sono riportati tutti i periodi classificativi della posizione assicurativa territoriale che ricadono nel periodo di osservazione considerato per il calcolo del tasso specifico aziendale.

    Nel Quadro C-eventi lesivi definiti, sono elencati tutti gli eventi lesivi del periodo di osservazione, e nel Quadro D-dati di sintesi per ogni anno del periodo di osservazione, il numero delle rendite temporanee, di quelle permanenti indennizzate e dei casi mortali.

    L’ultimo riquadro riguarda l’indicazione delle fasi e dei dati per il calcolo del tasso applicabile. (G-Ilaria Laudisa)

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    Una studentessa rimane ferita in un sinistro stradale, fa richiesta del risarcimento dei danni e lo ottiene in primo grado.

    Ma la Corte di Appello rivede la pronuncia di primo grado, affermando che non sussiste un danno patrimoniale, perché la ragazza a distanza di nove anni dall’incidente, non esercita attività lavorativa, in quanto si dedica agli studi universitari.

    La ragazza inoltra ricorso in cassazione con successo; infatti, Piazza Cavour lo accoglie (sentenza n. 25571 del 30 novembre 2011) e la ricorrente deduce vizio di motivazione, ovvero il giudice d’appello ha fatto discendere l’inussistenza del danno patrimoniale dal fatto che la donna fosse una studentessa e non lavorasse. (G-Nicole Elia)

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    Il Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Martina Franca, lo condanna alla pena di euro 2.500 di ammenda per le violazioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 3030 del 1956, previa unificazione dei reati col vincolo della continuazione; l’uomo ricorre in cassazione.

    Lo stesso motiva l’azione ricorrente affermando la mancanza di motivazione e sottolineando che dalla motivazione si rileva che il Tribunale, dopo aver rilevato la insussistenza del reato di cui al Decreto n. 547 del 1955 articolo 68, a lui contestato per la mancanza di idonea protezione di una taglierina per stoffe, ha poi omesso in dispositivo la enunciazione della formula assolutoria, andando a ritenere il reato unificato dal vincolo di continuazione.

    Gli Ermellini ritengono il ricorso fondato e va ad annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 articolo 68, in quanto il fatto non sussiste; per il resto, il ricorso viene rigettato. (G-Nicole Elia)

     

     

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    Il caso in oggetto è riferito alla sentenza n. 24485 del 21/11/2011.Un’allieva di un corso di formazione professionale per l’acquisizione della qualifica di operatore tessile, dopo aver terminato le ore di lezione, lungo il tragitto tra l’azienda e la sua abitazione, subisce un infortunio.

    Il tribunale accoglie la domanda di riconoscimento del proprio diritto alle prestazioni assicurative dovute dall’Inail, e la Corte d’appello conferma la decisione, ritenendo che la tutela assicurativa previsto dal testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in favore degli allievi dei corsi di formazione professionale non consentivadi operare alcuna discriminazione dell’infortunio in itinere occorso all’insegnante e quello occorso all’allievo.

    Avverso tale sentenza l’Inail propone ricorso in Cassazione, denunciando violazione degli articoli 2 e 4 del dpr n. 1124 del 1965. Secondo l’Istituto non può essere indennizzato per l’incidente in itinere un allievo del corso professionale poiché non vi è un rapporto di lavoro, e la tutela dei rischi connessi al percorso casa-lavoro è limitata alla fattispecie di infortunio in itinere dei lavoratori.

    Il ricorso è infondato. Lo svolgimento delle esercitazioni pratiche durante il corso presuppone che tutti gli allievi siano regolarmente assicurati all’Inail. L’Istituto contesta l’indennizzabilità dell’infortunio sul rilievo che la copertura assicurativa degli allievi non si estende anche agli infortuni in itinere come per gli insegnanti, ma resta limitata alle sole ipotesi strettamente connesse allo svolgimento delle esperienze e delle esercitazioni pratiche svolte nel contesto scolastico.

    La tutela dell’infortunio, pertanto, compete alle persone già assicurate per la propria attività lavorativa, e l’ambito delle attività coperte dall’assicurazione sociale è esteso anche a ipotesi di soggetti che svolgono un’attività che si risolve in un inserimento, sia pure temporaneo, nel mondo del lavoro e che, nell’espletamento di tale attività, vengono a trovarsi nelle stesse condizioni di rischio del lavoratore subordinato.

    Il ricorso viene respinto con la conferma della sentenza impugnata. (G-Ilaria Laudisa)

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    L’Inps, con la circolare n. 139 del 2011, afferma che l’interruzione della gravidanza anticipa il diritto del lavoratore al rientro al lavoro, e ciò vale non solo per i lavoratori dipendenti, ma anche per quelli a progetto, ovvero parasubordinati.

    Le precisazioni fatte dall’Istituto riguardano le novità introdotte dalla riforma dei congedi dlgs n. 119 del 2011 al T.u. maternità dlgs n. 151 del 2001.

    Nello specifico, le lavoratrici interessate a rientrare prima al lavoro, devono comunicarlo all'Istituto, precisando la data di ripresa dell'attività ai fini della sospensione dell'erogazione della relativa indennità.

    La novità rappresenta una deroga al divieto per il datore di lavoro di adibire al lavoro le lavoratrici in stato di gravidanza durante il periodo di puerperio (articolo 16 del Tu maternità).

    Il rientro anticipato è consentito nei seguenti casi:

    -      interruzione spontaneo o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione;

    -      decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità. (G-Nicole Elia)

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    Meno pressione sulla responsabilità del datore di lavoro.

    Ecco quanto emerge dalla sentenza n. 44650 dell’1 dicembre 2011 riguardante il caso di un imprenditore edile ritenuto dagli Ermellini non responsabile per i danni subiti dall'operaio, in seguito alla caduta da un'impalcatura.

    La non responsabilità deriva dal fatto che l’imprenditore avesse nominato un capocantiere e un coordinatore che non hanno vigilato sui lavori.

    Anche secondo i giudici di merito, rappresentati dal Tribunale di Asti, nulla poteva essere rimproverato al datore di lavoro che aveva predisposto tutte le misure a tutela dell’operaio.

    La pubblica accusa aveva presentato ricorso in Cassazione contro tale decisione, osservando che l’altezza dell’impalcato dal quale era caduto l’operaio sembrava rendere non direttamente applicabili le norme antinfortunistiche dettate per i lavori in quota.

    Ma la Suprema Corte ha stabilito quanto sopra. (G-Nicole Elia)

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    A ottobre l’occupazione maschile è scesa dello 0,5% mentre è salita quella femminile, con un +0,8%. Su base annua, la componente femminile è cresciuta dell’1,2%, mentre l’occupazione maschile è diminuita dello 0,4%.

    La disoccupazione maschile cresce del 6,5% rispetto al mese precedente e del 4,5% nei dodici mesi, mentre il numero di donne disoccupate diminuisce, rispetto a settembre, dell’1,9%.

    Il tasso di disoccupazione maschile aumenta di 0,5 punti percentuali nell’ultimo mese e, rispetto all’ultimo anno, sale di 0,3 punti percentuali, mentre quello femminile diminuisce di 0,2 punti percentuali.

    Nei dodici mesi gli uomini inattivi aumentano dello 0,6%, mentre le donne inattive calano dello 0,3%. (G-Stella Ferres)

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    Il tasso di disoccupazione giovanile, tra i 45 e i 24 anni, è al 29,2%.

    In generale, l’occupazione a ottobre è rimasta invariata rispetto a settembre, mentre è aumentata dello 0,2% rispetto a ottobre 2010.

    Nell’Eurozona, la crescita dei prezzi rimane stabile al 3%, come rilevato dall’Eurostat nella stima sull’andamento dei prezzi al consumo nella zona euro.

    L’ultima variazione congiunturale negativa risaliva a settembre 2010.

    Sempre secondo l’Istat, l’inflazione acquisita per il 2011 si stabilizza al 2,7%.

    Sono soprattutto i beni energetici a spingere la corsa dei prezzi, con un aumento a novembre dello 0,7% su ottobre e del 13,8% su novembre 2010. Il gasolio a novembre è aumentato dell’1,7% su ottobre e del 21,2% sull’anno. L’aumento della benzina si è attestato intorno allo 0,2% su ottobre a al 16,6% sull’anno.

    Il prezzo del gasolio da riscaldamento è aumentato del 2,5% sul mese precedente e del 18,2% su novembre 2010. (G-Stella Ferres)

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