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    Le retribuzioni convenzionali da usare nel 2012 sono state fissate per i lavoratori occupati in paesi extraUe.

    Il decreto del Ministero del lavoro del 24 gennaio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 3° gennaio scorso, ha comunicato la definizione delle retribuzioni.

    Le aziende interessate hanno la possibilità di mettersi in regola con i nuovi valori retributivi entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della relativa circolare Inps, senza versare somme aggiuntive. Si presume entro il 16 maggio.

    Quali sono i soggetti interessati? Eccoli:

    -      datori di lavoro che risiedono, o hanno il domicilio, o ancora hanno la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale;

    -      società costituire all’estero con partecipazione italiana di controllo;

    -      società costituite all’estero, in cui persone fisiche oppure giuridiche di nazionalità italiana partecipano in maniera diretta, o a mezzo di società da esse controllate, in una misura complessiva superiore a un quinto del capitale sociale;

    -      datori di lavoro stranieri.

    Nel calcolo della retribuzione occorre tener conto di diversi elementi, tra cui il fatto che per retribuzione nazionale si vada a intendere il trattamento previsto per lavoratore dal contratto collettivo, con l’esclusione dell’indennità estero.

    L’importo ottenuto deve poi essere diviso per 12 e, facendo dei confronti tra il risultato avuto e le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere in considerazione ai fini degli adempimenti contributivi. (G-Veronica Notaro)


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    In merito alla domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria, è stata concessa una proroga, inerente le circostanze in cui la scadenza del termine cade nelle giornate di sabato o di domenica.

    In tal caso il termine slitta al lunedì successivo, come comunica l’Inps col messaggio n. 1564 del 2012.

    La proroga risulta già operativa per le richieste da presentare su modello cartaceo ed ora vale anche per le domande che vengono presentate in via telematica, modalità che diviene unica ed obbligatoria a partire dalla giornata di domani 1 febbraio.

    La modalità telematica prevede l’utilizzo di un apposito applicativo software oppure l’invio di file in formato Xml.

    A partire da domani, l’Inps respingerà ogni domanda di cig ordinaria per industria, edilizia e lapidei che sia stata inviata in forma cartacea oppure mediante altri canali telematici (ad esempio invio dei moduli via e-mail o per posta certificata, o con l’applicazione invio moduli online in formato pdf, o ancora con l’utilizzo del cassetto bidirezionale). (G-Veronica Notaro)

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    L’Inail e l’Inps, mediante la nota n. 573 del 2012, comunicano che il Durc non è autocertificabile soltanto nel lavori privati edili.

    Invece, negli appalti pubblici, resta confermata la possibilità di sostituire il Durc mediante l’autocertificazione.

    Nello specifico, il Durc da presentare all’amministrazione concedente prima dell’avvio dei lavori edili, oggetto di permesso di costruire o di denuncia di inizio dell’attività, non può essere autocertificato.

    Mentre, all’interno dei contratti pubblici di forniture e servizi fino a 20 mila euro, le imprese possono ancora sostituire il Durc con una autodichiarazione.

    Restando nel settore pubblico, la nota afferma che dal 13 febbraio prossimo la richiesta del Durc dovrà e potrà essere realizzata esclusivamente dalle stazioni appaltanti pubbliche o dalle amministrazioni procedenti, per le tipologie che seguono:

    -      appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;

    -      agevolazioni, finanziamenti, autorizzazioni e sovvenzioni;

    -      contratti pubblici di forniture e servizi in economica con affidamento diretto. (G-Veronica Notaro)

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    Se il dipendente si fa male prendendo una sua iniziativa, il datore di lavoro è responsabile se il tipo di attività svolta dal lavoratore infortunato è prevedibile da parte dell’azienda.

    E’ quanto deciso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 856 del 23 gennaio 2012 che ha accolto il ricorso dell’Inail che si opponeva alla domanda di regresso presentata dall’azienda in quanto l’operaio si era fatto male arrampicandosi di sua iniziativa e per un ordine impartito dal caporeparto.

    Ma per Piazza Cavour, sulla decisione deve avere un certo peso sempre la prevedibilità delle azioni che i lavoratori possono porre in essere.

    La condotta del dipendente può implicare l’esonero totale dell’imprenditore da ogni responsabilità soltanto quando presenti i caratteri di abnormità, esorbitanza ed in opinabilità rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute. (G-Nicole Elia)

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    L’operazione avviata dall’Inps è rivolta ai pensionati italiani residenti all’estero che, in questi giorni, riceveranno un plico contenente il modulo di certificazione di esistenza in vita che, una volta compilato, dovrà essere spedito alla Citibank, la banca che cura i pagamenti all’estero, entro il prossimo 2 aprile.

    L’operazione mira alla verifica dei pensionati all’estero e del loro diritto alla pensione in quanto ancora in vita. Si fonda sulla richiesta di attestazioni avallate da testimoni attendibili e testimoni accettabili. Tra i primi sono compresi i funzionari di rappresentanze diplomatiche italiane o di autorità locali; tra i secondi è possibile includere le figure del Notary Public degli Stati Uniti e del General Practitioner del National Health Service del Regno Unito.

    Se entro il 2 aprile i pensionati all’estero non avranno consegnato l’attestazione, l’Inps bloccherà l’erogazione della prestazione a partire dal 1° maggio 2012. (G-Ilaria Laudisa)   

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    L’Inail, mediante la nota protocollo n. 421 del 2012, ha comunicato che il pagamento dilazionato in quattro rate del premio da autoliquidazione, sarà più caro di un punto e mezzo percentuale.

    Infatti, esso costerà 3,61%, rispetto al 2,10% del 2011.

    L’Istituto ha comunicato anche i coefficienti da usare per determinare le rate, successive alla prima, sulla base del tasso di interesse del 3,61%.

    I coefficienti sono differenti a seconda che la scadenza dell’autoliquidazione sia quella ordinaria al 16 febbraio oppure al 16 giugno per le Pat di nuova emissione.

    Nel primo caso, occorre far riferimento ai coefficienti che seguono: 0,0089014 da moltiplicare all’importo della seconda rata da versare il 16 maggio; 0,0180005 da moltiplicare all’importo della terza rata da pagare il 16 agosto; 0,0270997 da moltiplicare all’importo della quarta rata da pagare il 16 novembre.

    Invece, nel secondo caso, sempre tenendo conto che il datore di lavoro deve versare il 50% dei premi dovuti entro il 16 giugno, occorre prendere in considerazione questi coefficienti: 0,0060332 da moltiplicare all’importo della terza rata da versare il 16 agosto; 0,0151323 da applicare all’importo della quarta e ultima rata da pagare il 16 novembre. (G-Veronica Notaro)

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    Da questo momento le informazioni contenute nel Portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Cliclavoro” potranno essere scaricate su IPad.

    Grazie alla nuova applicazione, sarà possibile usufruire di funzionalità aggiuntive, che permetteranno di utilizzare al meglio il sito.

    Le novità riguardano principalmente l’area “Cerca Servizi”, che metterà a disposizione le informazioni concernenti le Agenzie per il Lavoro e le Direzioni Regionali del Lavoro.

    In più, sarà possibile visualizzare l'elenco dei servizi erogati dai Centri per l'impiego del territorio nazionale, con mappatura e orari di apertura. (G-Veronica Notaro)

     

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    L’Inail aggiorna l’agenda dell’autoliquidazione.

    Per il prossimo appuntamento relativo al biennio 2011-2012, i termini saranno obbligatoriamente i seguenti:

    -      il 16 febbraio per il pagamento dei premi assicurativi;

    -      il 16 marzo per la denuncia online delle retribuzioni.

    Le date riguardano il consueto annuale appuntamento in cui le azienda sono chiamate a fare il bilancio dei conti con l’Inail.

    Tale appuntamento prevede più adempimenti:

    -      denuncia delle retribuzioni dell’anno precedente relative ai soggetti assicurati, per ogni posizione assicurativa di propria competenza;

    -      determinazione, sulla base delle retribuzioni denunciate, dell’importo della regolazione del premio per l’anno precedente e calcolo, sempre sulla base delle stesse retribuzioni e degli altri elementi comunicati dall’Istituto, dell’importo della rata anticipata inerente l’anno in corso 8anche con riferimento agli eventuali premi speciali stabiliti per gli artigiani);

    -      pagamento mediante versamento unico, del premio derivante dalla somma algebrica degli importi a titolo di regolazione e di rata calcolati per ogni posizione assicurativa. (G-Veronica Notaro)

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    Può eccedere all’incentivo chi avvia un’attività di lavoro autonomo, un’attività autoimprenditoriale o una microimpresa o chi si associa in cooperativa.

    Gli interessati al beneficio, che consiste nell’importo del trattamento che sarebbe stato percepito dal beneficiario, devono presentare domanda all’Inps con l’indicazione dell’attività da intraprendere.

    Il 25% dell’incentivo viene versato dall’Inps dopo la presentazione della domanda, il restante 75% dopo la chiusura dell’iter autorizzativo.

    Si ricorda che l’incentivo non spetta ai datori che abbiano in atto interventi di integrazione salariale straordinaria e qualora i lavoratori interessati siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da imprese dello stesso o di diverso settore di attività con assetti proprietari coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero che abbiano con questa un rapporto di collegamento o controllo. (G-Stella Ferres)

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    Una dipendente di un’azienda operante nel campo del trasporto e custodia valori, veniva licenziata per giusta causa, per le sue condotte negligenti.

    Il licenziamento era stato impugnato, ma i giudici rigettavano in entrambi i gradi di giudizio la domanda di reintegra proposta dalla donna.

    La stessa promuoveva ricorso in Cassazione, lamentando l’omessa considerazione dell’esaurimento del potere disciplinare del datore di lavoro, che non avrebbe potuto procedere col licenziamento perché per gli stessi fatti era già stata irrogata un’altra sanzione.

    Tuttavia, gli Ermellini hanno respinto il ricorso, confermando le valutazione realizzate dai giudici di merito, rilevando che il licenziamento costituisce un nuovo esercizio del potere disciplinare con riferimento a fatti diversi, per le particolari circostanze di tempo e luogo; non si basa sui fatti posti a base della precedente sospensione disciplinare, ma su altri addebiti (sentenza n. 21437 del 2011). (Veronica Notaro)

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    Ora i lavoratori non saranno più tenuti alla presentazione del modello DL 86/88bis, con conseguente riduzione dei tempi di lavorazione delle pratiche.

    La nuova procedura riguarda la liquidazione della disoccupazione con requisiti ridotti, che spetta a chi abbia almeno due anni di anzianità contributiva.

    Per le richieste del 2011 c’è tempo fino al 31 marzo per presentare l’istanza, da inviare online.

    Con la nuova procedura, l’Istituto calcolerà l’importo dell’indennità sui dati prelevati direttamente dal sistema Uniemens. Se i dati di Uniemens risultano incompleti, le sedi devono contattare l’azienda o il consulente perché il sistema sia integrato.

    Per quanto riguarda i lavoratori domestici, non rientranti nell’Uniemens, per la liquidazione dell’indennità i dati verranno prelevati dai bollettini di versamento dei contributi.

    Per i lavoratori intermittenti, se c’è indennità di disponibilità alla chiamata, le giornate non lavorate ma coperte dall’indennità di disponibilità non sono indennizzabili e sono conteggiate come giornate utili al diritto all’indennità di disoccupazione; se non c’è indennità o disponibilità, le giornate non lavorate sono indennizzabili e non vanno conteggiate come giornate utili al diritto all’indennità di disoccupazione. (G-Ilaria Laudisa)

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    La scadenza del versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del tfr esistenti al 31 dicembre 2011 è prevista per il prossimo 16 febbraio.

    L’adempimento in esame concerne il pagamento del saldo dell’imposta sostitutiva che è fissata all’11%.

    La base imponibile è data dalla rivalutazione annuale del fondo tfr esistente in bilancio al 31 dicembre 2011.

    Il datore di lavoro ha usufruito di uno dei due criteri a disposizione al fine di determinare l’acconto di imposta da pagare:

    -      il metodo storico che prevede un acconto pario al 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente quello di riferimento;

    -      il metodo previsionale che implica la determinazione dell’acconto in via preventiva avendo riguardo al 90% delle rivalutazioni che vanno a maturare nello stesso anno per cui si versa l’acconto.

    Per il saldo, come scritto sopra da realizzare entro il 16 febbraio 2012, si usa il modello F24, impiegato anche per l’acconto. (G-Veronica Notaro)

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    E’ stato chiesto al ministero un chiarimento circa la portata della disposizione che prevede che il contratto di solidarietà determina anche le modalità attraverso le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti dell’orario normale contrattuale, l’orario ridotto determinato dal medesimo contratto.

    Il ministero spiega che l’azienda può chiedere prestazioni eccedenti l’orario di lavoro per casi di temporanee esigenze di maggior lavoro. Il richiamo in servizio dei lavoratori non deve avere necessariamente carattere di eccezionalità o di urgenza. Questi requisiti sono richiesti solo nei casi in cui l’azienda utilizzi prestazioni straordinarie.

    Nei casi di ricorso a prestazioni aggiuntive si determina sempre un risparmio per la finanza pubblica, poiché si determina una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale, e il conseguente pagamento dei contributi ordinari a carico dell’azienda. (G-Stella Ferres)

     

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    Nel caso di specie, un familiare chiede il riconoscimento del diritto alla corresponsione della rendita ai superstiti, nei confronti dell’Inail, in seguito al decesso di uno dei figli, avvenuto in un incidente stradale, mentre lo stesso era alla guida di un automezzo del proprio datore di lavoro.

    Il Tribunale di Verona ha respinto la domanda, mentre la Corte d’Appello riforma la pronuncia, andando a ritenere la sussistenza del requisito della c.d. vivenza a carico sul rilievo dell’esistenza di una ragionevole certezza che il figlio della ricorrente, assunto mediante contratto di formazione e lavoro pochi giorni prima dell’incidente fatale, avrebbe verosimilmente contribuito, nel futuro, col proprio stipendio, al reddito familiare.

    In seguito a tale verdetto, l’Inail ha promosso ricorso in Cassazione.

    Quest’ultima decretato che il diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore degli ascendenti superstiti presuppone la c.d. “vivenza a carico”, che è provata quando sussistono entrambe le seguenti condizioni:

    -      il pregresso efficiente concorso del lavoratore deceduto al mantenimento degli ascendenti mediante aiuti economici che, per la loro costanza e regolarità, costituivano un normale mezzo di sostentamento, seppur parziale;

    -      la mancanza, per gli ascendenti, di autonomi e sufficienti mezzi di sussistenza.

     

    La sentenza n. 29238 del 28 dicembre 2011 ha definito entrambe le condizioni necessarie, e nel caso in esame, ha detto no alla rendita Inail a favore dei familiari superstiti. (G-Nicole Elia)

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    Il Ministero del lavoro ha risposto al Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) che aveva sollevato due quesiti in riferimento all’iscrizione dei soggetti disabili nell’apposito elenco: se sia o meno obbligatoria l’iscrizione alle liste di collocamento del personale da assumere qualora siano svolte procedure concorsuali; se dal novero dei soggetti su cui definire il contingente annuale da assumere vadano esclusi, oltre i dirigenti amministrativi, anche i dirigenti tecnologi e i dirigenti di ricerca.

    Il Ministero, mediante l’interpello n. 50 del 2011, ha risposto affermando che l’iscrizione nell’apposito elenco, tenuto presso gli uffici del lavoro, non costituisce una condizione necessaria per partecipare ai concorsi pubblici; ma, diviene indispensabile per l’eventuale successiva assunzione.

    Per quanto concerne il secondo quesito sollevato dal Cnr, il ministero ha sottolineato che la legge n. 68 del 1999 prevede la non computabilità, nella base di calcolo della quota di riserva, tra gli altri dipendenti, del personale dirigente.

    Nello stesso interpello, viene specificato che, ai sensi dell’articolo 12 del Ccnl applicabile al comparto degli enti di ricerca, le categorie di ricercatori e tecnologi sono iscritte nell’area del personale non dirigente. (G-Veronica Notaro)

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