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    L’aliquota base dell’addizionale regionale è cresciuta dello 0,33%, passando dallo 0,9 all’1,23%.

    In più, tale aliquota non sarà associata alla detrazione sul reddito, ma verrà calcolata sull’imponibile pieno.

    Il tetto massimo dell’aliquota dell’addizionale comunale è invece fissato allo 0,8%, ma i Comuni al di sotto di tale soglia potranno incrementare l’aliquota di 2 punti percentuali entro il 30 giugno 2012, e di altri 2 punti nel 2013.

    L’imposta comunale, invece, corrisponderà a una detrazione in busta paga di una cifra compresa tra i 129 e i 177 euro. (G-Stella Ferres)

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    L’iniziativa parte in 10 città italiane (Ancona, Bari, Bergamo, Catania, Milano, Roma, Torino, Udine, Verona e Vicenza) e si rivolge agli immigrati extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno.

    Le Camere di Commercio di queste città metteranno a disposizione le proprie strutture per erogare alcuni servizi di supporto per la creazione dell’impresa, quali colloqui con l’aspirante imprenditore, seminari informativi e corsi di formazione, assistenza all’elaborazione del business plan, assistenza per facilitare l’accesso al microcredito e ai bandi di concessione di contributi pubblici da parte delle Regioni.

    Gli immigrati interessati a questo tipo di servizio possono rivolgersi alle Camere di Commercio e rispondere ai bandi di partecipazione all’iniziativa, presentando apposita domanda entro il prossimo 15 marzo. (G-Ilaria Laudisa)

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    Roberto Masi, amministratore delegato Italia di McDonald’s, ha messo in evidenza l’obiettivo dell’azienda che è quello di raggiungere il pareggio tra i sessi fra i suoi manager.

    Masi spiega che, l’azione dell’azienda, diretta a favorire le donne che lavorano, si sta realizzando mediante l’agevolazione sul part time, homeworking, ma anche couching e tutoring per il rientro dalla maternità.

    Un’altra realtà interessante, dallo stesso punto di vista, è rappresentata dall’attività svolta dell’azienda Ikea: essa punta su skill building, role model e mentoring ad hoc, allo scopo di incentivare e sostenere i talenti rosa. (G-Veronica Notaro)

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    Dal 2013 i requisiti di quota, di anzianità contributiva indipendentemente dall’età anagrafica, e i requisiti previsti per l’accesso alla vecchiaia, sono incrementati di tre mesi.

    Le donne optanti accedono al trattamento pensionistico per effetto della previsione dell’articolo 1, comma 9, della legge 243/2004, in cui il requisito anagrafico è stabilito in 57 anni.

    Il comma 14 della riforma Monti prevede che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti fino al 2014 continuano ad applicarsi anche alle donne optanti.

    La sperimentazione durerà fino al 31 dicembre 2015, data entro la quale il Governo dovrà verificare i risultati per stabilire un’eventuale prosecuzione. (G-Stella Ferres)

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    Il Tribunale di Bologna ha riconosciuto il danno da mobbing, col relativo risarcimento, al lavoratore licenziato dopo aver subito per più di un anno le condotte discriminatorie del datore di lavoro.

    La dipendente, responsabile del servizio fiscale del sindacato, aveva affermato che a partire dal 2004, sino all’estinzione del rapporto di lavoro per “motivi disciplinari”, verificatasi nel 2005, aveva subito, da parte di superiori e colleghi, dei comportamenti diretti a isolarla ed estrometterla dal luogo di lavoro.

    La modifica della password del computer della lavoratrice per bloccarne l’utilizzo, la disattivazione del cellulare, il cambio della serratura del suo ufficio e l’ordine, da parte dei vertici aziendali rivolto ai dipendenti, di disattendere le indicazioni della lavoratrice, costituiscono comportamenti vessatori.

    E’ quanto decretato dai giudici nella sentenza n. 1068 del 15 dicembre 2011, con cui hanno riconosciuto il danno da mobbing e il risarcimento. (G-Nicole Elia)

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    L'operaio di una ditta muore per un incidente mentre è alla guida di un macchinario privo dell'impianto frenante idraulico. Secondo la Corte di Cassazione - sentenza n. 6854 del 21/02/2012 - l'imprenditore è responsabile dell'infortunio perché non ha messo a disposizione dei lavoratori macchinari di ultima generazione.

    Il datore di lavoro risponde anche di mancanza di diligenza nell’attività di informazione se non conosce l’entrata in commercio dei nuovi mezzi più sicuri.

    E’ stato, infatti, accertato, che, se la macchina guidata dall’operaio fosse stata quella di nuova generazione, dotata di un sistema frenante diverso ed efficiente, l’infortunio non si sarebbe verificato.

    Il datore ha l’obbligo di informazione circa la migliore tecnologia in commercio e quello di dover mettere a disposizione in azienda tale tecnologia.

    “A carico del datore di lavoro sussiste un obbligo di predisporre le misure idonee a rendere sicuro l’espletamento dell’attività lavorativa dei dipendenti e il controllo dell’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni e procedure aziendali di sicurezza. Ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l’evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall’articolo 40 del codice di procedura penale, comma 2”. (G-Ilaria Laudisa)

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    Un’imprenditrice, per problemi economici dell’azienda, decide di ridurre il salario delle dipendenti lasciando invariato l’importo indicato nelle buste paga.

    Condannata in primo a secondo grado di giudizio a oltre tre anni di reclusione e al pagamento di 400 euro di multa, presenta ricorso in Cassazione, ma senza successo.

    La donna, infatti, cerca di discolparsi affermando di aver offerto le condizioni di lavoro praticate nella zona, accettate liberamente dalle dipendenti, e in assenza di un reale profitto per lei stessa.

    Ma i giudici di legittimità, con la sentenza n. 46678/11, ribadiscono che insinuare l’ipotesi della perdita del lavoro per ottenere l’accettazione della riduzione del salario è reato di estorsione, e il contesto di grave crisi non può rendere accettabili determinate scelte del datore di lavoro.

    Più che legittima, pertanto, la condanna dell’imprenditrice, che viene confermata dagli Ermellini. (G-Stella Ferres)

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    Per anni lavora in un supermercato come responsabile di reparto macelleria, ma costituisce un dipendente non facile, visto che può usufruire dei permessi di cui alla legge n. 104 del 1992.

    Chiede di essere trasferito nel supermercato della città di residenza, credendo, erroneamente, che questo appartenesse alla stessa società.

    Quest’ultima non si lascia sfuggire l’occasione e va ad intendere la richiesta quale domanda di dimissioni.

    Un’altra società lo invita a lavorare presso il supermercato ubicato nella città di residenza, ed egli accetta; tuttavia, impugna il licenziamento che la prima società gli aveva comunicato, dato che egli non aveva presentato le dimissioni.

    La stessa società lo riprende in servizio, ma non più come caporeparto, bensì come commesso.

    Inoltre, il dipendente subisce una serie di condotte vessatorie.

    Questi vari elementi lo inducono a ricorrere al Tribunale di Cagliari e a impugnare il licenziamento, chiedendo la condanna della società a destinarlo a mansioni proprie di secondo livello, nonché la cessazione dei comportamenti vessatori e la condanna al risarcimento dei danni e l’annullamento della sanzione disciplinare irrogata dall’azienda.

    Il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso e condanna la società al pagamento di un’indennità pari a cinque mensilità, con rivalutazione e interessi, e dichiara illecito il demansionamento; di conseguenza ordina di reintegrare il lavoratore nel ruolo di caporeparto o in un’altra attività di secondo livello, e obbliga la società al pagamento dei danni.

    Successivamente la Corte d’Appello di Cagliari riconosce il demansionamento, ma nega il risarcimento dei danni.

    A questo punto, il dipendente ricorre in cassazione, con successo; infatti, gli Ermellini, nella sentenza n. 2257 del 16 febbraio 2012, riconoscono il demansionamento e anche il risarcimento del danno da dequalificazione professionale. (G-Nicole Elia)

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    Il protocollo d’intesa sottoscritto dal dicastero guidato da Elsa Fornero e dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro stabilisce quanto segue: le comunicazioni obbligatorie sull’instaurazione del rapporto lavorativo, le denunce Inail, il Durc, l’attribuzione della matricola Inps, come anche il certificato di iscrizione alla camera di commercio e le dichiarazioni fiscali, non dovranno più essere consegnati dalle aziende agli organi di vigilanza durante le ispezioni, in quanto già presenti nelle banche dati del ministero del welfare, di Inps, Inail e Agenzia delle Entrate, in collegamento tra loro.

    L’obiettivo di tale accordo è soprattutto quello di velocizzare le ispezioni sul lavoro, proprio mediate l’eliminazione della consegna dei documenti cartacei. (G-Nicole Elia)

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    Analizzando e confrontando le disposizioni vigenti in materia di assenze dei lavoratori, emerge che un lavoratore bloccato dalla neve o dal ghiaccio deve provare al datore la situazione che gli impedisce di essere presente al lavoro.

    Pertanto, chi è rimasto bloccato dal maltempo che ha colpito, nell’ultimo periodo, varie Regioni dell’Italia, deve prestare molta attenzione a quanto previsto dalla legge in merito.

    Spesso i contratti collettivi riconoscono un monte ore di congedi e permessi straordinari legati proprio ad aventi meteorologici eccezionali, che il lavoratore può utilizzare.

    In alcune circostanze, la prestazione, pur offerta dal lavoratore, non può svolgersi per impossibilità del datore.

    Si parla di effettiva impossibilità sopravvenuta quando la causa, oltre che essere estranea alla volontà del datore di lavoro, è del tutto estranea anche alle ragioni produttive e all’organizzazione del lavoro.

    Insomma, in casi di questo tipo, entra in gioco la causa di forza maggiore. (G-Veronica Notaro)

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    La retribuzione minima giornaliera per il 2012 è stata fissata in 45,70 euro, pari al 9,5% di 481 euro, minimo di pensione di gennaio 2012.

    L’articolo 3-ter della legge n. 438/1992 stabilisce poi, che a decorrere dal 1° gennaio 1993, in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%, è dovuta una maggiorazione di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.

    Per il 2012 la prima fascia di retribuzione pensionabile sale a 44.204 euro. (G-Stella Ferres)

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    Gli interventi di cassa integrazione ordinaria risultano diminuiti, a gennaio, del 9,5% rispetto a dicembre, mentre si registra un incremento dell’11,1% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

    La variazione è quasi del tutto attribuibile alle autorizzazioni riguardanti il settore industriale, mentre la cigo relativa al settore edile ha registrato una diminuzione del -24,2%.

    Gli interventi straordinari di gennaio sono stati di 21,4 milioni di ore, con un calo del 9,9% rispetto a gennaio 2011.

    Gli interventi in deroga hanno raggiunto i 13,3 milioni di ore a gennaio 2012, in calo del 26,3% rispetto ai 18 milioni di gennaio 2011. (G-Stella Ferres)

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    Nel caso di specie, nel primo e nel secondo grado di giudizio, i due committenti vengono condannati per omicidio colposo, per aver omesso di verificare l’idoneità tecnico professionale del prestatore d’opera, di non avere fornito allo stesso dettagliate informazioni sui rischi connessi alla precarietà della copertura e di non aver predisposto idonei parapetti per impedire la caduta dall’alto.

    I due si rivolgono in Cassazione, che, con la sentenza n. 3563 del 30/01/2012, annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catania, poiché presenta vuoti motivazionali ed è caratterizzata da illogicità e violazioni di legge.

    Infatti, è vero che la normativa del settore prevede la responsabilità del committente, in quanto il dovere di sicurezza è riferibile, oltre che al datore di lavoro, anche al committente, però è altrettanto vero che tale principio non può essere applicato automaticamente.

    Per fondare la responsabilità del committente, non si può prescindere da un attento esame della situazione fattuale,e, nella fattispecie, tale rilievo è mancato. (G-Ilaria Laudisa)

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    Le nuove regole sull’impugnazione dei licenziamenti illegittimi sono operative dal 24 novembre 2010, per effetto dell’entrata in vigore del collegato lavoro, la legge n. 183/2010. In realtà il Milleproroghe 2011 ne ha rinviato l’efficacia al 31 dicembre 2011.

    La nuova procedura di impugnazione del licenziamento vede fissare il primo termine al 28 febbraio 2012. Entro tale data i lavoratori che rientrano nelle nuove ipotesi a cui si applicano le nuove norme del collegato lavoro possono denunciare l’illegittimità del proprio licenziamento, depositando il ricorso in tribunale nei successivi 270 giorni.

    Si ricorda che ora il tentativo di conciliazione è facoltativo, nel senso che il lavoratore può anche adire direttamente un giudice senza dover prima provare una conciliazione o aspettare l’inutile decorso dei 60 giorni previsti per esperire il tentativo.

    Inoltre ora la procedura è unica sia per far causa a un datore di lavoro che a un committente. (G-Ilaria Laudisa)

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    La Suprema Corte respinge il ricorso di un imprenditore, indagato per estorsione, diretto ad ottenere la revoca degli arresti domiciliari (sentenza n. 4290 del 1° febbraio 2012).

    La decisione degli Ermellini è motivata dal timore dell’inadeguatezza delle misure meno afflittive a garantire che il soggetto non intervenisse ancora su persone che erano parte della sua passata o presente vita aziendale.

    L’imprenditore in questione assumeva gli operai nella sua azienda mediante un patto; esso prevedeva il pagamento di un assegno che andava a rispettare il tetto previsto dal contratto collettivo nazionale, ma parte dei soldi dovevano essere presto restituiti in contanti.

    Per coloro che non accettavano tale patto, sussisteva la minaccia di non essere assunti o di essere licenziati.

    Inoltre, l’imprenditore faceva anche terra bruciata attorno a chi non aveva accettato il compromesso, mettendo in guardia altri industriali, come testimoniano le intercettazioni telefoniche.

    La Suprema Corte, ribadendo che il datore di lavoro che costringe il lavoratore a scegliere tra i diritti o il licenziamento, commette il reato di estorsione, hanno ritenuto giusti e meritati gli arresti domiciliari. (G-Nicole Elia)

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