Congedo maternità

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    Le novità relative al congedo di maternità prevedono che, nei casi di interruzione di gravidanza, successivamente al 180° giorno dalla gestazione, la lavoratrice può riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa, qualora il medico attesti che il rientro anticipato non pregiudica il suo stato di salute.

    Per quanto riguarda il congedo straordinario per assistenza ai portatori di handicap grave, è stata rivista la platea dei soggetti che hanno diritto a fruire del permesso. Ha diritto al congedo il coniuge convivente con la persona disabile. In caso di mancanza di questi, possono usufruirne il padre o la madre. Il diritto passa ai figli in caso di decesso o impedimento dei genitori, o ai fratelli e sorelle conviventi qualora il disabile non abbia figli.

    Il permesso può essere fruito anche se la persona disabile è ricoverata a tempo pieno e qualora i sanitari ne attestino la necessità.

    Il congedo straordinario per motivi di studio dei pubblici dipendenti ammessi ai corsi di dottorato di ricerca prevede la discrezionalità dell’amministrazione in caso di dipendenti contrattualizzati. La fruizione viene comunque esclusa per i dipendenti che abbiano già il titolo di dottore di ricerca e per quelli che abbiano fruito del congedo con iscrizione ai corsi di dottorato per almeno un anno accademico.

    I lavoratori mutilati e agli invalidi civili, ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, possono usufruire, ogni anno, di un congedo per cure per un periodo complessivo non superiore ai 30 giorni, anche frazionato. Tale congedo viene, ora, retribuito, secondo il regime delle assenze per malattia, previa presentazione di idonea documentazione dell’avvenuta sottoposizione a cure. (Ilaria Laudisa)

    Fonte: Italia Oggi

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