Risarcimento limitato al lavoratore che si dimette in stato di incapacità.

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La Corte di Cassazione – sentenza n. 22063 del 17 ottobre 2014 – sancisce il principio secondo cui il datore può essere condannato a pagare solo le retribuzioni maturate dal lavoratore dalla data del deposito della sentenza fino al ripristino del rapporto; illegittimo far partire il risarcimento dall’inizio della causa o dalle dimissioni semplicemente perché – aggiungono i Supremi giudici – in quel periodo non sono state espletate prestazioni lavorative e pertanto nulla spetta. Di fatto avviene la sospensione del contratto di lavoro. (Redazione MGMI)