Osservanza, del datore di lavoro, delle misure di sicurezza "nominate" e "innominate".

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La Cassazione, con sentenza 14614/14, rigetta il ricorso di un’azienda condannata in Appello riguardo la responsabilità dell’imprenditore, ai sensi dell’art. 2087 c.c. - tutela delle condizioni di lavoro -. Nel caso di specie, in cui si era riconosciuto il danno a una lavoratrice deceduta per colpa dell’amianto, pur non configurandosi una responsabilità oggettiva, non può essere neppure circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, bensì sanziona anche, alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l’omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, preso atto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull’esistenza di fattori di rischio in un dato momento storico. (Redazione MGMI)