Senza controlli nei termini, la rendita Inail non si tocca!

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La Corte di Cassazione – sentenza n. 18475 del 1° settembre scorso - riconosce al lavoratore il mantenimento della “vecchia” rendita, sospesa irregolarmente dall’Inail. Nel caso di specie, gli Ermellini, ricordano che il termine per l’esercizio del diritto alla revisione della rendita INAIL (10 anni per gli infortuni e 15 per le malattie professionali) non è di prescrizione o decadenza, ma sostanzialmente opera sull’esistenza stessa del diritto. Sanciscono, quindi, che lo stesso individua l’ambito temporale entro il quale assumono rilevanza le successive modifiche (in meglio o in peggio) delle condizioni fisiche del titolare, “collegando la legge al decorso del tempo una presunzione assoluta di definitiva stabilizzazione delle condizioni fisiche”. Fatto salvo il fatto che la verifica dell’aggravamento o del miglioramento va effettuata entro i termini suindicati, lo scadere degli stessi non blocca la proposizione della domanda di revisione, purché esercitata entro tre anni dalla scadenza del periodo di revisione. (Redazione MGMI)