Fondo di Garanzia per i lavoratori tutelato.

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Il Fondo di Garanzia, a copertura del mancato percepimento del TFR, interviene anche senza che il datore di lavoro venga dichiarato fallito. Così concludono gli Ermellini - sentenza n. 15369 del 4 Luglio 2014 – citando la tutela della l. n. 297/1982 in favore del lavoratore per il pagamento del Trattamento di fine rapporto in caso di insolvenza del datore di lavoro. Ricordano che quest'ultimo, se non può essere dichiarato fallito per la esiguità del credito azionato, va considerato non soggetto a fallimento, e pertanto opera la disposizione dell'art. 2, comma 5, della predetta legge; in questo caso il lavoratore può tranquillamente usufruire del Fondo di garanzia costituito presso l'INPS alle condizioni previste dal comma stesso. (Redazione MGMI)