Stranieri: per accedere alla sanatoria il documento deve provenire solo da organismi pubblici.

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    La sanatoria riguarda solo i lavoratori extracomunitari che erano occupati irregolarmente da almeno tre mesi alla data del 9 agosto, e continuano a esserlo nel momento della presentazione della domanda, e che siano presenti in Italia ininterrottamente almeno dal 31 dicembre 2011.

    L’ultimo dei requisiti sarà verificato dallo sportello unico per l’immigrazione successivamente alla presentazione della domanda di sanatoria. La verifica sarà documentale, sulla base della norma che stabilisce che la presenza deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici.

    Nell’ipotesi di lavoratori clandestini, è da considerarsi valido il timbro di entrata sul passaporto o i documenti d’iscrizione di un figlio a scuola o un decreto di espulsione o la richiesta di asilo, come anche il referto del pronto soccorso o il certificato di ricovero, la tessera Stp (straniero senza permesso di soggiorno), una multa o una denuncia sporta a un pubblico ufficiale.

    Per organismo pubblico, come recita il co. 26 dell’art. 3 del dlgs 163/2006, si intende qualsiasi organismo, anche in forma societaria: istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; dotato di personalità giuridica; la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi o il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. (G-Ilaria Laudisa)

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