Come leggere un contratto: maternità e paternità

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    maetrnità

    La Legge 53 dell'8 marzo del 2000 ha previsto (articolo 15) l'approvazione di un Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità affinché fosse garantita una organicità e sistematicità fra le numerose norme vigenti.

    In caso di gravidanza alla donna lavoratrice spettano una serie di facilitazioni previste per legge in ogni tipo di contratto. Innanzitutto si ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo che va da due mesi prima a tre mesi dopo la data del parto indicata dal medico che segue la gravidanza. Se invece il parto è prematuro, tutti i giorni non goduti prima si sommano al periodo di congedo post partum.
    In caso di gravi complicanze nella gestazione o di lavorazioni pericolose, faticose o insalubri, la lavoratrice può essere spostata ad altre mansioni o esentata dal lavoro per uno o più periodi o per tutta la gestazione.
 Un principio simile vige per la lavoratrice madre: in caso di lavorazioni pericolose, faticose o insalubri, deve essere trasferita ad altre mansioni o, se verificata l'impossibilità, interdetta dal lavoro fino a sette mesi dopo il parto.
La lavoratrice non può essere licenziata dall'inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del bambino, tranne che in caso di colpa grave da parte della lavoratrice, di cessazione dell'attività dell'azienda, di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine, di esito negativo della prova. In caso contrario il licenziamento è nullo.
    I limiti del congedo non sono assoluti e possono essere suscettibili di variazioni a seconda dei casi, come ad esempio per ciò che riguarda la gravidanza a rischio. Durante il congedo la lavoratrice ha diritto a una indennità giornaliera, pari all’80% della sua normale retribuzione giornaliera.
 Nei casi di morte o grave infermità della madre, lo stesso trattamento è riservato al padre, come anche nel caso di abbandono della madre o di affidamento esclusivo al padre del neonato. E’ il cosiddetto congedo di paternità.
    Terminato il periodo obbligatorio di congedo ed entro l’ottavo anno di vita del figlio tutti e due i genitori hanno il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo complessivo di 10 mesi non necessariamente consecutivi. In questo caso l’indennità è pari al 30% della retribuzione.

    Limitatamente, invece, al primo anno di vita del bambino, la madre ha diritto a due periodi di riposo al giorno da un’ora ciascuno. L’indennità è a carico dell’INPS.
    Nel caso, infine di malattia del figlio, i genitori possono astenersi dal lavoro ma non contemporaneamente entrambi. Il periodo di assenza non viene in questo caso retribuito.

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