I datori di lavoro devono permettere ai lavoratori di fruire delle ferie non godute.

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    I datori di lavoro, durante quest’anno, devono permettere ai propri dipendenti di fruire di due settimane di ferie e, entro il 30 giugno 2012, devono consentire la fruizione dell’eventuale arretrato di ferie relative al minimo legale maturato nell’anno 2010.

    Non farlo potrebbe costare da 130 a 780 euro di sanzione per lavoratore.

    Si ricorda che è vietato monetizzare le ferie. Il periodo minimo di quattro settimane, se non fruito dal lavoratore, non può mai essere sostituito da un’indennità per ferie non godute. Le ferie sostituibili con un’apposita indennità sono solo quelle maturate dal lavoratore il cui rapporto di lavoro cessi entro l’anno di riferimento, quelle maturate fino al 29 aprile 2003, che è la data di entrata in vigore della riforma, ossia il dlgs n. 66/2003, e le settimane o i giorni di ferie previsti dalla contrattazione collettiva in misura superiore al periodo minimo legale. (G-Stella Ferres)

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