Il contratto di lavoro ripartito - Job sharing

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    sharing

    Si tratta di un contratto di lavoro subordinato con il quale due lavoratori si impegnano ad adempiere solidalmente ad un’unica ed identica obbligazione lavorativa che corrisponde ad un unico posto di lavoro a tempo pieno.


    Il lavoro ripartito attribuisce a ciascun dipendente responsabilità personale e diretta dell’intera attività. Possono utilizzare il job sharing tutti i datori di lavoro ad eccezione delle pubbliche amministrazioni.
    I lavoratori, fatte salve diverse intese tra le parti contraenti o previsioni di contratti o accordi collettivi, hanno la facoltà di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra loro. Possono, inoltre, modificare consensualmente la collocazione temporale dell’orario di lavoro (comunicato almeno settimanalmente al datore di lavoro).
    Nei casi di malattia, maternità, ecc. l’altro lavoratore si assumerà per intero l’obbligazione nei confronti del datore di lavoro. Sono vietate eventuali sostituzioni da parte di terzi, a meno che non siano espressamente consentite dal datore di lavoro.
    Nell’eventualità di impedimento di entrambi i lavoratori coobbligati, trova applicazione l’art. 1256 c.c. che estingue l’obbligazione quando per causa non imputabile al debitore, la stessa diviene impossibile, salvo diversa intesa tra le parti.
    Tale tipologia contrattuale non è possibile per più di due lavoratori contemporaneamente e la norma non esclude che può essere stipulato anche a tempo determinato, salvo diversa indicazione del contratto collettivo.
    Il contratto va stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:
    1)    la collocazione temporale e le ore della prestazione con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno per ciascuno dei coobbligati;
    2)    il trattamento economico e normativo che sarà riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita;
    3)    le misure di sicurezza necessarie per l’attività lavorativa.
    Al fine delle prestazioni previdenziali e assistenziali e delle relative contribuzioni i lavoratori contitolari del contratto sono assimilati ai lavoratori a tempo parziale.
    Il calcolo delle prestazioni e dei contributi andrà effettuato mese per mese, salvo conguaglio a fine anno in relazione all’effettiva prestazione.
    Nell’ipotesi di licenziamento o dimissioni di uno dei due lavoratori il rapporto si risolve “ex lege” anche per l’altro dipendente. Ciò non si verifica se il lavoratore è disponibile a trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno.
    La regolamentazione del lavoro ripartito è demandata alla contrattazione collettiva.

     

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