Il ricorso all’affitto temporaneo di manodopera non necessita di una specifica “causale”.

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    La somministrazione di manodopera, introdotta dal dlgs n. 276 del 2003, sulla base della prima esperienza di lavoro interinale consente a un individuo di rivolgersi a un altro soggetto, appositamente autorizzato, per avere in utilizzo personale non assunto in modo diretto, ma dipendente del somministratore.

    Adesso, il legislatore interviene nuovamente in merito; infatti, il dlgs n. 24 del 2012, con entrata in vigore il prossimo 6 aprile, prevede che, quando la somministrazione riguarda disoccupati, cassintegrati o lavoratori svantaggiati, il ricorso all’affitto temporaneo non richiede una specifica “causale”, intesa come ragione di carattere produttivo, organizzativo, tecnico o sostitutivo.

    Il dlgs n. 24 dà attuazione alla direttiva 2008/104/Ce inerente il lavoro mediante agenzia interinale. (G-Veronica Notaro)

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