Deve essere risarcito il caporeparto che passa al ruolo di commesso. E' demansionamento.

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    Per anni lavora in un supermercato come responsabile di reparto macelleria, ma costituisce un dipendente non facile, visto che può usufruire dei permessi di cui alla legge n. 104 del 1992.

    Chiede di essere trasferito nel supermercato della città di residenza, credendo, erroneamente, che questo appartenesse alla stessa società.

    Quest’ultima non si lascia sfuggire l’occasione e va ad intendere la richiesta quale domanda di dimissioni.

    Un’altra società lo invita a lavorare presso il supermercato ubicato nella città di residenza, ed egli accetta; tuttavia, impugna il licenziamento che la prima società gli aveva comunicato, dato che egli non aveva presentato le dimissioni.

    La stessa società lo riprende in servizio, ma non più come caporeparto, bensì come commesso.

    Inoltre, il dipendente subisce una serie di condotte vessatorie.

    Questi vari elementi lo inducono a ricorrere al Tribunale di Cagliari e a impugnare il licenziamento, chiedendo la condanna della società a destinarlo a mansioni proprie di secondo livello, nonché la cessazione dei comportamenti vessatori e la condanna al risarcimento dei danni e l’annullamento della sanzione disciplinare irrogata dall’azienda.

    Il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso e condanna la società al pagamento di un’indennità pari a cinque mensilità, con rivalutazione e interessi, e dichiara illecito il demansionamento; di conseguenza ordina di reintegrare il lavoratore nel ruolo di caporeparto o in un’altra attività di secondo livello, e obbliga la società al pagamento dei danni.

    Successivamente la Corte d’Appello di Cagliari riconosce il demansionamento, ma nega il risarcimento dei danni.

    A questo punto, il dipendente ricorre in cassazione, con successo; infatti, gli Ermellini, nella sentenza n. 2257 del 16 febbraio 2012, riconoscono il demansionamento e anche il risarcimento del danno da dequalificazione professionale. (G-Nicole Elia)

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