Operaio precipita dall'alto e muore. La responsabilità è dei committenti?

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    Nel caso di specie, nel primo e nel secondo grado di giudizio, i due committenti vengono condannati per omicidio colposo, per aver omesso di verificare l’idoneità tecnico professionale del prestatore d’opera, di non avere fornito allo stesso dettagliate informazioni sui rischi connessi alla precarietà della copertura e di non aver predisposto idonei parapetti per impedire la caduta dall’alto.

    I due si rivolgono in Cassazione, che, con la sentenza n. 3563 del 30/01/2012, annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catania, poiché presenta vuoti motivazionali ed è caratterizzata da illogicità e violazioni di legge.

    Infatti, è vero che la normativa del settore prevede la responsabilità del committente, in quanto il dovere di sicurezza è riferibile, oltre che al datore di lavoro, anche al committente, però è altrettanto vero che tale principio non può essere applicato automaticamente.

    Per fondare la responsabilità del committente, non si può prescindere da un attento esame della situazione fattuale,e, nella fattispecie, tale rilievo è mancato. (G-Ilaria Laudisa)

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