Durc: non è autocertificabile nei lavori privati; in quelli pubblici può essere sostituito.

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    L’Inail e l’Inps, mediante la nota n. 573 del 2012, comunicano che il Durc non è autocertificabile soltanto nel lavori privati edili.

    Invece, negli appalti pubblici, resta confermata la possibilità di sostituire il Durc mediante l’autocertificazione.

    Nello specifico, il Durc da presentare all’amministrazione concedente prima dell’avvio dei lavori edili, oggetto di permesso di costruire o di denuncia di inizio dell’attività, non può essere autocertificato.

    Mentre, all’interno dei contratti pubblici di forniture e servizi fino a 20 mila euro, le imprese possono ancora sostituire il Durc con una autodichiarazione.

    Restando nel settore pubblico, la nota afferma che dal 13 febbraio prossimo la richiesta del Durc dovrà e potrà essere realizzata esclusivamente dalle stazioni appaltanti pubbliche o dalle amministrazioni procedenti, per le tipologie che seguono:

    -      appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;

    -      agevolazioni, finanziamenti, autorizzazioni e sovvenzioni;

    -      contratti pubblici di forniture e servizi in economica con affidamento diretto. (G-Veronica Notaro)

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