La nota 621 del ministero del lavoro spiega che non serve l'urgenza per aumentare l'orario di lavoro

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E’ stato chiesto al ministero un chiarimento circa la portata della disposizione che prevede che il contratto di solidarietà determina anche le modalità attraverso le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti dell’orario normale contrattuale, l’orario ridotto determinato dal medesimo contratto.

Il ministero spiega che l’azienda può chiedere prestazioni eccedenti l’orario di lavoro per casi di temporanee esigenze di maggior lavoro. Il richiamo in servizio dei lavoratori non deve avere necessariamente carattere di eccezionalità o di urgenza. Questi requisiti sono richiesti solo nei casi in cui l’azienda utilizzi prestazioni straordinarie.

Nei casi di ricorso a prestazioni aggiuntive si determina sempre un risparmio per la finanza pubblica, poiché si determina una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale, e il conseguente pagamento dei contributi ordinari a carico dell’azienda. (G-Stella Ferres)