La Corte di Cassazione sul caso di un uomo morto pochi giorni dopo l'inizio dell'attività.

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Nel caso di specie, un familiare chiede il riconoscimento del diritto alla corresponsione della rendita ai superstiti, nei confronti dell’Inail, in seguito al decesso di uno dei figli, avvenuto in un incidente stradale, mentre lo stesso era alla guida di un automezzo del proprio datore di lavoro.

Il Tribunale di Verona ha respinto la domanda, mentre la Corte d’Appello riforma la pronuncia, andando a ritenere la sussistenza del requisito della c.d. vivenza a carico sul rilievo dell’esistenza di una ragionevole certezza che il figlio della ricorrente, assunto mediante contratto di formazione e lavoro pochi giorni prima dell’incidente fatale, avrebbe verosimilmente contribuito, nel futuro, col proprio stipendio, al reddito familiare.

In seguito a tale verdetto, l’Inail ha promosso ricorso in Cassazione.

Quest’ultima decretato che il diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore degli ascendenti superstiti presuppone la c.d. “vivenza a carico”, che è provata quando sussistono entrambe le seguenti condizioni:

-      il pregresso efficiente concorso del lavoratore deceduto al mantenimento degli ascendenti mediante aiuti economici che, per la loro costanza e regolarità, costituivano un normale mezzo di sostentamento, seppur parziale;

-      la mancanza, per gli ascendenti, di autonomi e sufficienti mezzi di sussistenza.

 

La sentenza n. 29238 del 28 dicembre 2011 ha definito entrambe le condizioni necessarie, e nel caso in esame, ha detto no alla rendita Inail a favore dei familiari superstiti. (G-Nicole Elia)