Perdita di chance: il risarcimento non ha natura reddituale.

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    Una lavoratrice aveva vinto una causa contro l’azienda per la perdita di chance. L’Agenzia delle Entrate le aveva allora notificato un accertamento per recuperare l’Irpef non pagata, poiché il ristoro era stato corrisposto a titolo di differenze retributive, pertanto aveva natura reddituale.

    La donna ha presentato ricorso alla Ctp, contro l’atto impositivo, e la Commissione tributaria lo ha annullato. La Ctr aveva confermato la decisione, resa poi definitiva dalla Cassazione, con la sentenza n. 29579 del 29 dicembre 2011.

    Infatti i giudici del Palazzaccio hanno respinto il ricorso del Fisco, sottolineando la natura non reddituale del risarcimento. “La perdita di chance, consistente nella privazione della possibilità di sviluppi o progressioni nell’attività lavorativa, costituisce un danno patrimoniale risarcibile, qualora sussista un pregiudizio certo consistente non in un lucro cessante, bensì nel danno emergente da perdita di una possibilità attuale. La perdita di chance produce un danno attuale e risarcibile, qualora si accerti la ragionevole probabilità dell’esistenza di detta chance intesa come attitudine attuale”. (G-Stella Ferres)

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