Cade nel vano scala mentre lavora. Responsabile l'imprenditore edile.

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Il titolare di un’impresa edile è stato definito responsabile per il delitto di lesioni personali colpose in danno del nipote, che svolgeva mansioni di apprendista muratore alle dipendenze dello zio.

L’operaio si era infortunato cadendo nella tromba delle scale del fabbricato in costruzione.

L’imprenditore, dopo essere stato condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione, ma gli Ermellini rigettano il ricorso (sentenza n. 45008 del 2 dicembre 2011).

Dagli accertamenti realizzati in loco, è scaturita la mancanza di opere provvisionali all’interno dello stesso vano scala, dirette ad evitare la caduta di chi lavorava.

Il datore di lavoro, al fine di impedire il verificarsi di incidenti, avrebbe dovuto predisporre delle opere provvisionali, ponteggi od impalcature. (G-Nicole Elia)