Certificati medici di malattia: chi si ammala all'estero non può inviarli online.

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    Il lavoratore assicurato in Italia, che si ammala durante il periodo di residenza in altro Stato membro dell’Ue ha diritto a ricevere la prestazione di malattia a carico dell’Inps.

    Per accertare se ha diritto alla prestazione, il lavoratore deve rivolgersi al medico dello stato comunitario in cui si trova o all’istituzione competente. Questa accerta, attraverso un medico incaricato, l’incapacità al lavoro, compila il certificato e lo trasmette all’Inps.

    L’azienda, in questi casi, non può avvalersi dei nuovi servizi di consultazione online dell’Inps, ma deve chiedere al lavoratore la trasmissione del certificato secondo le modalità tradizionali.

    Poiché per i paesi comunitari non può essere richiesta la traduzione dei certificati di malattia, l’onere è a carico del datore di lavoro italiano e dell’Inps.

    Se il lavoratore si ammala in uno stato extracomunitario, deve presentare la certificazione in originale, legalizzata dalla locale rappresentanza diplomatica o consolare italiana. Anche in questo caso non si applica il nuovo sistema di trasmissione telematica.

    Quando il lavoratore è occupato all’estero, il certificato deve essere inviato, entro 5 giorni dal rilascio, al datore di lavoro e alla rappresentanza diplomatico consolare italiana. Al documento bisogna allegare apposito modello di dichiarazione predisposto dall’Inps.

    La rappresentanza diplomatico consolare appone sul certificato timbro e data, lo traduce in lingua italiana e, dopo averlo verificato e legalizzato, lo invia all’Inps.

    L’azienda, prima di erogare la prestazione, deve verificare se il dipendente è assicurato per la malattia anche all’estero e sottrarre dall’eventuale prestazione estera l’indennità spettante in Italia. Solo l’eventuale differenza tra i due trattamenti economici può essere corrisposta al lavoratore e conguagliata con i contributi dovuti. (G-Ilaria Laudisa)

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