Una studentessa rimane ferita in un sinistro stradale, fa richiesta del risarcimento dei danni e lo ottiene in primo grado.
Ma la Corte di Appello rivede la pronuncia di primo grado, affermando che non sussiste un danno patrimoniale, perché la ragazza a distanza di nove anni dall’incidente, non esercita attività lavorativa, in quanto si dedica agli studi universitari.
La ragazza inoltra ricorso in cassazione con successo; infatti, Piazza Cavour lo accoglie (sentenza n. 25571 del 30 novembre 2011) e la ricorrente deduce vizio di motivazione, ovvero il giudice d’appello ha fatto discendere l’inussistenza del danno patrimoniale dal fatto che la donna fosse una studentessa e non lavorasse. (G-Nicole Elia)