Si infortuna al ritorno dal corso professionale: l'Inail deve indennizzarla.

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    Il caso in oggetto è riferito alla sentenza n. 24485 del 21/11/2011.Un’allieva di un corso di formazione professionale per l’acquisizione della qualifica di operatore tessile, dopo aver terminato le ore di lezione, lungo il tragitto tra l’azienda e la sua abitazione, subisce un infortunio.

    Il tribunale accoglie la domanda di riconoscimento del proprio diritto alle prestazioni assicurative dovute dall’Inail, e la Corte d’appello conferma la decisione, ritenendo che la tutela assicurativa previsto dal testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in favore degli allievi dei corsi di formazione professionale non consentivadi operare alcuna discriminazione dell’infortunio in itinere occorso all’insegnante e quello occorso all’allievo.

    Avverso tale sentenza l’Inail propone ricorso in Cassazione, denunciando violazione degli articoli 2 e 4 del dpr n. 1124 del 1965. Secondo l’Istituto non può essere indennizzato per l’incidente in itinere un allievo del corso professionale poiché non vi è un rapporto di lavoro, e la tutela dei rischi connessi al percorso casa-lavoro è limitata alla fattispecie di infortunio in itinere dei lavoratori.

    Il ricorso è infondato. Lo svolgimento delle esercitazioni pratiche durante il corso presuppone che tutti gli allievi siano regolarmente assicurati all’Inail. L’Istituto contesta l’indennizzabilità dell’infortunio sul rilievo che la copertura assicurativa degli allievi non si estende anche agli infortuni in itinere come per gli insegnanti, ma resta limitata alle sole ipotesi strettamente connesse allo svolgimento delle esperienze e delle esercitazioni pratiche svolte nel contesto scolastico.

    La tutela dell’infortunio, pertanto, compete alle persone già assicurate per la propria attività lavorativa, e l’ambito delle attività coperte dall’assicurazione sociale è esteso anche a ipotesi di soggetti che svolgono un’attività che si risolve in un inserimento, sia pure temporaneo, nel mondo del lavoro e che, nell’espletamento di tale attività, vengono a trovarsi nelle stesse condizioni di rischio del lavoratore subordinato.

    Il ricorso viene respinto con la conferma della sentenza impugnata. (G-Ilaria Laudisa)

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