Maternità, la circolare n. 139 del 2011 spiega le novità in materia di congedi.

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L’Inps, con la circolare n. 139 del 2011, afferma che l’interruzione della gravidanza anticipa il diritto del lavoratore al rientro al lavoro, e ciò vale non solo per i lavoratori dipendenti, ma anche per quelli a progetto, ovvero parasubordinati.

Le precisazioni fatte dall’Istituto riguardano le novità introdotte dalla riforma dei congedi dlgs n. 119 del 2011 al T.u. maternità dlgs n. 151 del 2001.

Nello specifico, le lavoratrici interessate a rientrare prima al lavoro, devono comunicarlo all'Istituto, precisando la data di ripresa dell'attività ai fini della sospensione dell'erogazione della relativa indennità.

La novità rappresenta una deroga al divieto per il datore di lavoro di adibire al lavoro le lavoratrici in stato di gravidanza durante il periodo di puerperio (articolo 16 del Tu maternità).

Il rientro anticipato è consentito nei seguenti casi:

-      interruzione spontaneo o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione;

-      decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità. (G-Nicole Elia)