Licenziamento nullo: la notifica del ricorso giudiziario mette in mora il datore se...

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Il licenziamento, fondandosi sul solo fatto del trasferimento e per la continuazione del rapporto con la società concessionaria senza soluzione di continuità, era da ritenersi nullo, ma la Suprema Corte ha ritenuto, nella sentenza n. 2460 del 2011, che la Corte d’Appello non avesse verificato i presupposti legittimanti la condanna al risarcimento del danno derivato al lavoratore.

Gli Ermellini hanno affermato che la notifica del ricorso giudiziario, in caso di licenziamento nullo avente come presupposto il trasferimento aziendale mette in mora il datore di lavoro.

Per la Cassazione, dunque, la Corte territoriale commette un errore nel ritenere che la mancata deduzione della nullità del licenziamento nel ricorso introduttivo sia tale da precludere di ravvisare nello stesso una richiesta indirizzata al datore di lavoro allo scopo di ricevere prestazioni lavorative, integrante anche una messa in mora, visto che le conclusioni rassegnate appaiono dirette alla reintegra e alla tutela reale con esclusione di ogni riferimento alla continuità giuridica del rapporto e alle conseguenze dalla stessa derivanti. (G-Nicole Elia)