Dichiara il falso per non perdere il posto di lavoro. Non è favoreggiamento personale.

Stampa

Valutazione attuale: 0 / 5

Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

 

Nel caso di specie, un lavoratore si infortuna e i suoi colleghi negano alla Polizia giudiziaria di averlo visto lavorare in cantiere.

Una volta venuta a galla la verità, i lavoratori sono incriminati per favoreggiamento. In primo grado vengono assolti, ma la Corte d’appello li condanna. Questi ricorrono in Cassazione.

In sede di legittimità i giudici, nella sentenza n. 37398 del 17/10/2011, ribadiscono il principio secondo cui, per applicare correttamente la disposizione, occorre comparare gli interessi che si fronteggiano. In questo caso, da un lato c’è l’interresse dello Stato a punire fatti di favoreggiamento personale, dall’altro, l’interesse dell’individuo. Quando tale ultimo interesse risulti essere di libertà, vale la regola di non punibilità.

In questo caso, il lavoratore ha dichiarato il falso per salvaguardare la propria libertà, e il diritto al lavoro è esplicazione della libertà personale. Quindi rientra nell’applicazione dell’articolo 384, coma 41, del codice penale, che esclude la punibilità di colui che commette alcuni reati, tra i quali il favoreggiamento personale, per evitarsi un processo penale o senza dolo.

Certamente questo non costituisce un via libera a dichiarare il falso per aiutare il datore, ma una sorta di comprensione verso chi lo fa per salvaguardare la propria libertà personale. (G-Ilaria Laudisa)