Carrello in retromarcia investe lavoratrice: datore di lavoro assolto dal reato di lesioni.

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    Il Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, aveva condannato un datore di lavoro alla pena di 1.000 euro di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, perché non aveva provveduto affinché i pavimenti e i passaggi obbligati del reparto assemblaggio della ditta non fossero occupati da materiali di produzione.

    Proprio questa incuranza aveva provocato un incidente in azienda: una lavoratrice era stata investita da un carrello in retromarcia.

    L’imputato proponeva ricorso e veniva assolto per insussistenza del fatto di cui all’articolo 590 c.p. (sentenza n. 38942 del 2011, emessa dalla Corte di Cassazione).

    Dalle motivazioni esposte dal ricorrente emergeva che, in effetti, lo stesso era stato chiamato a rispondere della violazione per cui vi sarebbe stata in precedenza regolarizzazione; dunque, la contestazione per cui è intervenuta la condanna in sede penale è quella di non aver provveduto affinché i pavimenti di passaggi ubicati nel reparto di assemblaggio della ditta non fossero ingombrati da materiali di produzione, tali da ostacolare la normale circolazione e consentire ai mezzi di trasporto l’esecuzione della manovre e dei vari movimenti in sicurezza. (G-Veronica Notaro)

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