I lavoratori parzialmente invalidi che perdono il lavoro avranno diritto di opzione.

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   I lavoratori parzialmente invalidi, titolari di assegno o pensione di invalidità, in caso di perdita del posto di lavoro, di scegliere tra il trattamento d'invalidità e quello di disoccupazione. Per poter usufruire di tale possibilità, gli stessi devono presentare domanda all’Inps.

A comunicarlo è proprio l’Istituto con la circolare n. 138 del 2011, che espone tutte le indicazioni utili al fine di rendere operativa la sentenza n. 234 del 2011, emessa dalla Corte costituzionale.

L’Inps spiega, innanzitutto, che per l’esercizio del diritto di scelta, è condizione indefettibile che l’interessato presenti alla competente struttura dell’Istituto una domanda amministrativa, da cui si evinca, in modo non equivoco, la volontà di scegliere l’indennità di disoccupazione anziché l’assegno di invalidità.

Inoltre, la circolare in esame, precisa che il lavoratore, nel caso in cui diventi titolare di assegno di invalidità dopo la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione o durante la sua fruizione, può esercitare, mediante apposita richiesta scritta, la facoltà di opzione per l’indennità di disoccupazione entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato il provvedimento atto ad accogliere la domanda di assegno ordinario di invalidità.

Infine, si afferma che, nel caso di opzione a favore dell’indennità di disoccupazione, l’erogazione dell’assegno d’invalidità rimane sospesa per tutto il periodo di fruizione della predetta indennità (G-Veronica Notaro)