La durata dell'apprendistato sarà di cinque anni anche senza contratto artigiani.

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       Il Ministero del Lavoro si sofferma nuovamente sull’apprendistato, decidendo per una durata dello stesso pari a cinque anni. Tale disposizione è stata comunicata mediante la risposta all’interpello n. 40 del 26 ottobre 2011.

    Confartigianato e Confcommercio hanno chiesto maggiori chiarimento in materia di durata massima del nuovo apprendistato professionalizzante (disciplinato dall’articolo 4 del Dlgs n. 167 del 2011).

    Così, il Ministero ha espresso le considerazione del caso, affermando che il richiamo normativo (Testo Unico dell’apprendistato, entrato in vigore lo scorso 25 ottobre), ha come obiettivo quello di indicare tutti i soggetti che operano nel settore artigiano, che non per tale motivo, possono limitarsi solo alle figure individuate dalla contrattazione collettiva degli artigiani.

    Tante figure, previste dai contratti collettivi, del terziario, del turismo, delle aziende di panificazione, dei pubblici esercizi, vanno a svolgere mansioni simili e contrattualmente sovrapponibili a quelle delle figure tipicamente artigiane.

    Sulla base delle osservazioni sopracitate, sarà possibile avviare contratti di apprendistato per periodi formativi massimi di cinque anni, anche per tutte quelle attività svolte da aziende che applicano ai dipendenti contratti collettivi differenti da quello dell’artigianato. (G-Veronica Notaro)

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