Licenziamento per giusta causa: basta la proporzionalità della sanzione per giustificare la pena.

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  Non è sufficiente il mero richiamo da parte del giudice alla sussistenza di una infrazione al codice disciplinare in caso di licenziamento per giusta causa; esso, infatti, deve essere accompagnato da un ragionamento basato sulla proporzionalità della sanzione che vada a giustificare la graduazione della pena.

E’ la Cassazione a sottolineare tale aspetto nella sentenza n. 22129 del 25 ottobre scorso che ha accolto il ricorso di un cassiere di supermercato licenziato per aver accreditato sulla propria fidelity card i punti della spesa accumulati dai clienti dell’esercizio.

Gli Ermellini, accogliendo l’azione ricorrente, ha rinviato la decisione alla Corte di appello di Milano, fondando il giudizio sulla seguente affermazione “giusta causa di licenziamento e proporzionalità della sanzione disciplinare sono nozioni che la legge, al fine di adeguare le norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo, configura con disposizioni, ascrivibili alla tipologia delle cosiddette clausole generali, di limitato contenuto e delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa”.

Nel caso di specie, la Corte territoriale, allo scopo di giudicare la proporzionalità della sanzione, ha dimenticato ogni considerazione riguardante la graduazione della pena, limitandosi ad affermare la sussistenza della fattispecie disciplinare. (G-Nicole Elia)