Non versare il quinto dello stipendio ceduto dal dipendente, costituisce un illecito civile

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Le Sezioni unite penali della Cassazione, nella sentenza n. 37954 del 20 ottobre 2011, hanno deciso che il datore di lavoro che non versa il quinto dello stipendio ceduto dal dipendente commette un illecito civile, e non è responsabile di appropriazione indebita.

 

Non versare il quinto dello stipendio ceduto dal dipendente, costituisce un illecito civile, non una responsabilità per appropriazione indebita.

A decretarlo la sentenza n. 37954 del 20 ottobre 2011, con cui la Suprema Corte ha annullato, perché il fatto non sussiste, la precedente condanna di primo grado, confermata dalla Corte d’appello di Lecce, a nove mesi di reclusione e 600 euro di multa.

Il legale rappresentante di una società era stato accusato di essersi appropriato, per 5 mesi consecutivi, dei soldi che una dipendente aveva ceduto pro solvendo a una banca per un prestito erogatole, pur facendo figurare il prelievo in busta paga.

Per gli Ermellini, il datore di lavoro non può ritenersi responsabile perché non ricorre alcuna ipotesi di conferimento di denaro ab externo; il mero inadempimento ad opera del datore di lavoro dell’obbligazione di retribuire, col proprio patrimonio, il dipendente e di far fronte per esso o in sua vece agli obblighi di natura fiscale, retributiva o previdenziale, non va ad integrare la nozione di appropriazione di denaro altrui richiesta per la configurazione del delitto di cui all’articolo 646 del codice penale.

Dunque, non è da ritenersi responsabile di appropriazione indebita, il soggetto che non adempie ad obbligazioni pecuniarie cui avrebbe dovuto far fronte con quote del proprio patrimonio non conferite e vincolate a tale scopo. (G-Veronica Notaro)