Gli studi di settore non sono applicabili a tutti

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La sentenza n. 21856 del 20 ottobre 2011, emessa dalla Cassazione, decreta che gli studi di settore non sono applicabili al lavoratore autonomo che dimostra di avere pochi clienti ai quali fattura la prestazione per intero.

 

 

La Suprema Corte ha sancito che gli studi di settore non sono applicabili al lavoratore autonomo che dimostra di avere pochi clienti ai quali fattura la prestazione per intero (sentenza n. 21856 del 20 ottobre 2011).

La sezione tributaria ha ricordato che in caso di contraddittorio il contribuente ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo in questione.

Mentre, la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata mediante la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per cui sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. (G-Nicole Elia)