Cassa di integrazione guadagni ordinaria (C.I.G.O.)

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    contrattoSi tratta di una misura di sostegno per i lavoratori operanti in aziende in difficoltà temporanea o a carattere transitorio per l’impresa. La C.I.G.O. garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione e spetta agli operai, gli impiegati e i quadri delle aziende industriali ed artigiane del settore edile e lapideo, esclusi gli apprendisti.
    L’ammortizzatore sociale può essere utilizzato in caso di sospensione o riduzione dell’attività produttiva dovuta ad eventi non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori.
    L’integrazione salariale è pari all’80% dell’ultima retribuzione complessiva che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. L’importo è soggetto a limiti mensili, rivalutati annualmente in base alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo accertate dall’Istat.
    Gli importi massimi devono essere aumentati del 20% in caso di integrazioni salariali concesse in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali. Agli importi indicati deve essere applicata una detrazione pari al 5,84%.
    La durata della Cassa integrazione ordinaria è diversa in base ai settori di riferimento. L’integrazione salariale per l’industria è corrisposta per un massimo di 13 settimane consecutive prorogabili eccezionalmente fino ad un massimo di 52 settimane. L’integrazione salariale per il settore edile ed affini è corrisposta per un massimo di 13 settimane continuative prorogabile eccezionalmente nei soli casi di riduzione dell’orario di lavoro, per un massimo di 52 settimane.
    I periodi di cassa integrazione sono utili per il diritto e per la misura della pensione.
    L’ente competente in materia di C.I.G.O. è l’INPS.

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