Cassa integrazione guadagni straordinaria

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    ammortizzatoriSi tratta di una misura di sostegno concessa in casi di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione, conversione produttiva, privatizzazioni, fallimento.

    La C.I.G.S. garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione e spetta agli operai, gli impiegati e i quadri di: aziende industriali (anche edili), aziende artigiane ai sensi della legge 223/91, aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e dei servizi di pulizia (con più di 15 dipendenti nel semestre precedente alla presentazione della domanda); imprese commerciali con più di 200 dipendenti; imprese editrici di giornali  e agenzie stampa a diffusione nazionale; cooperative di lavoro di prodotti agricoli e zootecnici; cooperative di produzione e lavoro e consorzi; imprese dei settori ausiliari del settore ferroviario; aziende di trasporto aereo e società di gestione aeroportuale.
    In via transitoria l’integrazione salariale straordinaria è stata estesa a: imprese commerciali, di spedizione e trasporto, agenzie di viaggio e turismo che occupano più di 50 dipendenti, esclusi gli apprendisti e gli assunti con contratto di formazione; imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.
    I lavoratori da porre in Cassa Integrazione sono scelti utilizzando il criterio della rotazione tra coloro che effettuano le stesse mansioni. L’ammortizzatore sociale può essere utilizzato in caso di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione, crisi aziendale, procedure concorsuali.
    L’integrazione salariale è pari all’80% dell’ultima retribuzione complessiva che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. Esistono limiti massimi mensili stabiliti di anno in anno,
    Gli importi massimi devono essere aumentati del 20% in caso di integrazioni salariali concesse in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali. Agli importi indicati deve essere applicata una detrazione pari al 5,84%.
    La durata della Cassa integrazione straordinaria varia a seconda delle condizioni dell’impresa di riferimento. L’integrazione salariale viene corrisposta al massimo per 12 mesi (prorogabili per ulteriori 12 mesi) in caso di crisi aziendale, 12 mesi (prorogabili per ulteriori 6 mesi) in caso di procedure esecutive concorsuali e 24 mesi (prorogabili per ulteriori 24 mesi con due provvedimenti distinti di 12 mesi ciascuno) in caso di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale. In ogni caso gli interventi ordinari e straordinari non possono superare complessivamente i 36 mesi in un quinquennio.
    I periodi di cassa integrazione sono utili per il diritto e per la misura della pensione.
    L’ente competente in materia di C.I.G.S. è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

     

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