Congedi e permessi: le nuove norme

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    Congedi e permessi: le nuove norme entreranno in vigore a partire dal prossimo 11 agosto e garantiranno al coniuge convivente con un disabile grave la precedenza sulla richiesta di allontanamento straordinario.

     

    Il decreto legislativo n. 119 del 2011 va a modificare il Dlgs n. 151 del 2001, definendo la situazione dei soggetti che devono allontanarsi dal lavoro per offrire un’assistenza costante al disabile grave che vive con loro.

    Il coniuge interessato dal rapporto di convivenza con il diversamente abile, ha la precedenza sulla richiesta di congedo straordinario; solo in caso di mancanza, decesso o gravi patologie invalidanti dello stesso, per ordine di priorità, la possibilità di domanda del permesso passa al padre o la madre, anche adottivi, uno dei figli conviventi o, in ultima ratio, uno dei fratelli o sorelle a condizione che vivano con il disabile.

    Ricordiamo che l’articolo 33 della legge n. 104 del 1992 riconosce al lavoratore il diritto di usufruire di tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere il coniuge o il parente, o affine entro il 2° grado in situazione di gravità; dal 24 novembre 2010 il diritto ai tre giorni non può essere riconosciuto a più di un lavoratore con riferimento alla stessa persona bisognosa di cure e assistenza.

    L’inps, col messaggio n. 13013 del 17 giugno 2011, ha stabilito che, nel periodo di allontanamento dal lavoro per i motivi sopracitati, non maturi il Tfr che è previsto per le assenze causate da altri eventi, quali infortunio, malattia e gravidanza.

    L’articolo 42, comma 5, del decreto n. 151 del 2001, specifica, inoltre, che il periodo di congedo straordinario non ha valore ai fini della tredicesima mensilità. (G-Nicole Elia)

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