Nullo il licenziamento del dirigente comunale

    Valutazione attuale: 0 / 5

    Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
     

    La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16190 dichiara nullo il licenziamento del dirigente comunale che non è stato intimato dall’organo competente.

     

    La Corte di Appello di Torino condannava il Comune di Alessandria al pagamento di somme emerse in un momento immediatamente successivo al licenziamento di un suo dirigente.

    Il dipendente in questione era stato allontanato dal posto di lavoro e privato del proprio incarico con decreto del Sindaco, ma senza adozione della decisione da parte dell’ufficio di competenza.

    I giudici, in virtù di tale elemento, hanno decretato la nullità della destituzione ai danni del lavoratore.

    L’Amministrazione comunale ha presentato ricorso nella speranza di vedersi liberata dalla condanna, ma così non è stato. Gli Ermellini, con la sentenza n. 16190 del 25 luglio 2011, hanno ribadito l’illegittimità dell’esonero dell’impiegato pubblico, in funzione della non comunicazione dell’organo competente in materia, ritenendo infondati i motivi esposti dal ricorrente, tra cui la giusta causa del recesso del rapporto di lavoro e l’ammissione in appello di argomenti espressamente esclusi dall’appellante nell’atto di gravame. (G-Nicole Elia)

    Cerca

    TIROCINI

    © Copyright 2021 . Tutti i diritti riservati ad Azienda Calabria Lavoro

    P.IVA 02137350803 - TESTATA GIORNALISTICA TELEMATICA ISCRITTA AL REG. DEL TRIB. DI RC AL N. 7/09
    Direttore Editoriale avv. Elena Maria Latella - Direttore Responsabile: Dott. Pasquale Rappocciolo - Webmaster: Vincenzo Cavalea

    Search