L’Enel è responsabile per non aver adeguatamente protetto il cavo

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La sentenza n. 15733 della Corte di Cassazione sul caso di un operaio morto per una scarica elettrica al suo primo giorno di lavoro. L’Enel è responsabile per non aver adeguatamente protetto il cavo a media tensione.

 

I familiari della vittima, un uomo al suo primo giorno di lavoro, hanno chiamato in giudizio l’Enel s.p.a. dinanzi al Tribunale di Lecce con la richiesta di condanna della stessa società al pagamento dei danni derivati dalla morte del lavoratore.

Il giovane eseguiva dei lavori di rifacimento di un impianto elettrico presso un locale posto in aderenza a una cabina elettrica di proprietà dell’ente imputato, quando accidentalmente aveva urtato un cavo portante energia a media tensione che la società distributrice non aveva adeguatamente protetto. La vittima è stata folgorata dal filo ed è deceduta dopo 39 giorni in ospedale.

L’operatore elettrico contestava la pretesa, affermando che l’accaduto era da attribuirsi solo alla condotta imprudente del giovane, considerato che la cabina era chiusa con porta metallica e munita di appositi cartelli che vietavano l’ingresso a persone non autorizzate, sostenendo inoltre un concorso di colpa della società ex proprietaria della cabina attigua e committente dei lavori di rifacimento.

Con sentenza 30 luglio-30 dicembre 2004, il Tribunale condannava al pagamento delle spese di giudizio gli attori, respingendo ogni accusa.

La famiglia della vittima non si è arresa, e ha presentato ricorso in Cassazione. Quest’ultima, con la sentenza n. 15733 del 18 luglio 2011, ha decretato colpevole l’Enel, escludendo l’esistenza di un qualsiasi nesso di causalità tra incidente mortale e svolgimento di attività lavorativa.

Gli Ermellini hanno ribadito che, in materia di responsabilità civile, il limite per l’esercizio di azioni pericolose ex art. 2050 cod. civ. risiede nell’intervento di un fattore esterno che attiene non a un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, che può legarsi comunque ai caratteri di imprevedibilità del danneggiato. Con tali motivazioni il ricorso è stato accolto e la sentenza impugnata e rinviata alla Corte di Appello di Lecce. (G-Nicole Elia)