Sussiste il nesso di causalità

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    Un operaio muore incastrato nella macina di un mulino, a risponderne in prima persona è il datore di lavoro anche per i macchinari difettosi, indipendentemente da un'eventuale e concorrente responsabilità dei produttori. E' quanto stabilito dalla sentenza n. 31571 dell’8 agosto emessa dalla Cassazione.

    Sussiste il nesso di causalità tra il comportamento omissivo del datore di lavoro e l’evento morte.

    Nel caso di specie, in un’azienda agricola, un operaio era rimasto intrappolato, con la gamba destra, nella macina di un mulino e, successivamente, era deceduto in ospedale. Dalle perizie tecniche era risultato che il macchinario fosse sprovvisto del carter interno di protezione.

    A nulla sono valsi i tentativi di difesa del datore di lavoro, che si giustificava affermando che il macchinario aveva il marchio di conformità CE ed era di una marca conosciuta: se lo strumento è difettoso, il datore di lavoro risponde sempre in prima persona, poiché l’obbligo di vigilanza si estende anche ai mezzi usati dai propri dipendenti e comprende anche i macchinari.

    Il datore di lavoro deve sempre predisporre tutte le misure idonee al fine di evitare che il lavoratore si trovi in contatto pericoloso con parti meccaniche in movimento del macchinario.

    La responsabilità del datore deriva dal fatto, in questo caso, di aver fatto usare a un suo dipendente un macchinario poco sicuro, nonostante sia tenuto a “garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro e ad accertarsi che i macchinari messi a disposizione dei lavoratori siano sicuri e idonei all’uso”.

    Il datore di lavoro, pertanto, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati e risponde dell’infortunio occorso a un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti. (G-Ilaria Laudisa)

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