Il contratto di lavoro subordinato

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    subordinato

    Il contratto di lavoro subordinato è disciplinato dall’articolo 2094 del Codice Civile. Con questo contratto il lavoratore s’impegna a offrire la propria attività lavorativa all’interno dell’organizzazione produttiva del datore di lavoro.
    Il contratto di lavoro subordinato può essere stipulato sia oralmente che in forma scritta. In alcuni casi però la forma scritta è obbligatoria, come per il part-time e il contratto a tempo determinato. Secondo le disposizione del D.Lgs. 152/1997, il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore in forma scritta alcune informazioni sul contenuto del contratto, anche nel caso in cui sia stato concluso verbalmente. Si tratta, in particolare, delle informazioni riguardanti il luogo e l'orario di lavoro, la durata del contratto, le mansioni assegnate al lavoratore e il conseguente inquadramento, l'importo della retribuzione, la durata delle ferie. Tutte queste notizie devono essere fornite al lavoratore tramite la lettera di assunzione oppure in un altro documento scritto, che deve essere consegnato entro trenta giorni dalla data dell'assunzione.
    Dalla conclusione del contratto vi sono alcuni obblighi previsti espressamente dalla legge, da eseguire, ad esempio: il lavoratore è tenuto ad osservare le direttive del datore per lo svolgimento del lavoro, mentre il datore di lavoro è vincolato, oltre che a pagare la retribuzione, a garantire la sicurezza nell'ambiente di lavoro.
    Quando si parla di contratto di lavoro subordinato si intende generalmente un contratto a tempo indeterminato, che non prevede quindi una scadenza, e a tempo pieno. Il mercato del lavoro prevede in realtà svariate forme contrattuali: apprendistato, inserimento lavorativo, tempo determinato, tempo parziale, lavoro ripartito, somministrazione di lavoro.

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